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La Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di etichettatura di prodotti cosmetici nel caso C-667/19 (A.M. v E.M), chiarendo il significato di alcune norme del Regolamento n. 1223/2009.

La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata in materia di etichettatura di prodotti cosmetici nel caso C-667/19 (A.M. v E.M), chiarendo due importanti concetti: le informazioni sulla “funzione” di un prodotto cosmetico che devono figurare sul contenitore dello stesso e sulla sua confezione devono informare chiaramente i consumatori circa lo scopo e le modalità di utilizzo del prodotto; quanto poi alle informazioni relative agli ingredienti e alle particolari precauzioni da osservare nell’utilizzo del prodotto, esse possono figurare solo sui supporti esterni indicati nel Regolamento n. 1223/2009 e non in un generico catalogo aziendale.

In particolare, con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento n. 1223/2009 debba essere interpretato nel senso che l’indicazione della “funzione del prodotto cosmetico” che deve figurare, in forza di tale disposizione, sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto, deve essere idonea ad informare il consumatore unicamente sugli scopi perseguiti con l’impiego del prodotto (es. pulire, profumare, modificare l’aspetto, correggere gli odori corporei ecc.) o anche sull’insieme delle funzioni che consentono di identificare le specifiche proprietà del prodotto di cui trattasi. Sul punto, la Corte ha abbracciato un’interpretazione estensiva di “funzione del prodotto cosmetico“, tale da comprendere tutte le caratteristiche che permettano al consumatore di disporre di informazioni complete circa l’uso del prodotto e le sue modalità di utilizzo al fine di garantire che quest’ultimo possa essere utilizzato in modo sicuro senza nuocere alla salute.

Inoltre, con la seconda questione il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 debba essere interpretato nel senso che le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f), e g), di tale regolamento, vale a dire rispettivamente quelle relative alle precauzioni particolari per l’impiego del prodotto cosmetico, alla funzione di tale prodotto e ai suoi ingredienti, possono figurare in un catalogo aziendale che presenta anche altri prodotti, quando sull’imballaggio o sul recipiente del prodotto cosmetico è apposto il simbolo previsto all’allegato VII, punto 1 del Regolamento. A tal proposito, la Corte ha chiarito innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, solo le indicazioni relative alle informazioni concernenti le precauzioni particolari per l’impiego e gli ingredienti previste alle lettere d) e g) dell’articolo 19, paragrafo 1 (e non anche l’indicazione relativa alla funzione del prodotto, di cui alla lett. f)), possono figurare su un supporto diverso dall’etichettatura del prodotto, qualora sia impossibile per ragioni pratiche indicarle sull’etichetta.

Inoltre la Corte, pur precisando che la valutazione circa l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 19, paragrafo 2 vada fatta caso per caso dal giudice del rinvio, sottolinea però che tale regime derogatorio deve essere interpretato restrittivamente. In particolare, (i) i supporti esterni contenenti le informazioni sono solo quelli indicati dal regolamento, ossia “un foglio, (…) un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico“, con l’effetto che un catalogo aziendale fornito separatamente, che contiene una descrizione del prodotto o dei prodotti cosmetici di cui trattasi, ma anche di altri prodotti della gamma proposta dal fabbricante, non è allegato o fissato ad un prodotto specifico; e (ii) l’indicazione delle informazioni su un supporto esterno è consentita solo in caso di impossibilità dal punto di vista pratico di farli figurare sull’etichetta, ossia situazioni in cui non sia materialmente possibile, a causa della natura e della presentazione stessa del prodotto, far figurare talune indicazioni.

In materia di etichettatura può essere interessante l’articolo: “Il decreto sull’etichettatura NutrInform Battery pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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