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Il Tribunale UE chiarisce i presupposti necessari per la configurazione del rischio di confusione tra un marchio individuale ed uno collettivo.Il Tribunale di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciato nella recente causa T‑328/17, fornendo chiarimenti sui presupposti necessari affinché si possa configurare il rischio di confusione tra un marchio individuale ed uno collettivo.

Il caso in questione riguarda l’opposizione alla registrazione di un marchio individuale figurativo connesso a prodotti come formaggi, estratti di carne, alimenti al sapore di formaggio e servizi di ristorazione di una società bulgara. L’opposizione è stata proposta all’EUIPO da un’associazione cipriota, titolare di un marchio collettivo per la protezione di un formaggio tradizionale, adducendo il rischio di confusione tra i due marchi. Scopo del marchio collettivo è infatti quello di distinguere i prodotti o servizi dei membri di una determinata associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.

Erano stati respinti sia l’opposizione all’EUIPO sia il successivo ricorso alla Commissione di ricorso. Il caso era poi stato impugnato dall’associazione avanti il Tribunale dell’UE, passando poi alla Corte e nuovamente al Tribunale, che ha infine respinto il ricorso dell’associazione, dichiarando corretta la valutazione effettuata in prima battuta dall’EUIPO in merito all’assenza di un rischio di confusione tra i segni considerati.

In quest’ultima decisione, il Tribunale UE ha ricordato che il rischio di confusione presuppone al tempo stesso non solo un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto, ma anche una somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti da tali marchi. Nel presente caso, quest’ultimo rischio può escludersi per la maggior parte dei prodotti e servizi offerti dalla società bulgara, ad eccezione dei formaggi, per i quali non può escludersi a priori.

In merito alla comparazione dei due segni, il Tribunale ha osservato che essi condividono la parte finale della loro denominazione, poco distintiva a suo parere in quanto evocativa del prodotto. La somiglianza tra i segni si è incentrata quindi sulla parte iniziale della denominazione, nel caso in questione poco idonea a creare un rischio di confusione nel pubblico. Inoltre, l’elemento figurativo del marchio contestato si differenzia dal marchio anteriore. Infine, il Tribunale ha stabilito che il grado distintivo del marchio anteriore è debole in quanto rinvia al nome generico del prodotto piuttosto che all’origine commerciale dei prodotti da esso designati. Per tutti questi motivi, non sussiste rischio di confusione e il grado di somiglianza tra i due marchi è debole in tutti gli aspetti considerati.

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