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Il MEF ha emanato un decreto contenente nuove norme di attuazione della Direttiva 2014/92/UE concernenti gli obblighi dei titolari dei siti di confronto tra le offerte dei conti di pagamento e dei PSP. Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2020 dettante norme secondarie in materia di “disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento” ai sensi della Direttiva 2014/92/UE (anche nota come PAD, ossia “Payment Account Directive”) recepita nel TUB.

Nello specifico, la Direttiva ha imposto ai prestatori di servizi di pagamento (i cd. “payment service providers” o PSP) che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori di partecipare a uno o più siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, a cui i consumatori devono poter accedere gratuitamente. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela dei consumatori e di incentivare scelte consapevoli, consentendo loro non solo di comparare le spese e i costi relativi ai conti di pagamento, ma anche di trasferire il conto senza oneri ed accedere allo stesso senza le precedenti differenziazioni basate sulla residenza.

Se i requisiti che i suddetti siti web di confronto devono soddisfare (tra cui, ad esempio, l’indipendenza operativa dai PSP e la parità di trattamento dei PSP) vengono stabiliti dal TUB, ulteriori misure secondarie di attuazione vengono stabilite dal suddetto Decreto.

Tra le principali figurano le seguenti:

  • i titolari di siti web di confronto devono ottenere ogni anno un’attestazione di conformità ai requisiti stabiliti nel TUB (che può essere anche sospeso o revocato ove ricorressero le condizioni stabilite dal Decreto); la suddetta certificazione viene rilasciata da un cd. “organismo di certificazione” – in possesso di un certificato di accreditamento specifico – che dovrà seguire una specifica procedura di valutazione stabilita dal Decreto stesso;
  • i titolari dei siti di confronto devono depositare presso la Banca d’Italia la relazione dell’organismo di valutazione di conformità entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • i PSP sono tenuti a fornire al titolare del sito i dati necessari per il confronto al momento dell’adesione al sito di confronto (nonché ogniqualvolta tali dati dovessero subire variazioni), pena l’esclusione dal sito (che dovrà, in tal caso, essere tempestivamente comunicata alla Banca d’Italia e al PSP interessato).

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