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In attesa di un definitivo quadro normativo, il Garante ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali.

Il documento evidenzia la natura volontaria dell’adesione ai programmi vaccinali, prevedendo, tra i presupposti “imprescindibili” ai fini della realizzazione degli stessi, la disponibilità dei vaccini, la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario (anche privato e, in taluni casi, il possibile ricorso ai medici operanti presso i servizi territoriali di INAIL), l’adesione consapevole e informata da parte dei lavoratori, la “tutela della privacy” e la prevenzione di ogni forma di discriminazione dei dipendenti.

La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Nelle parole del Garante, le principali attività di trattamento dei dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione) dovranno essere condotte dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

In tal senso, il Garante privacy sottolinea l’importanza del riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, per il trattamento dei dati personali del lavoratore.

Secondo le indicazioni del documento, solo il professionista sanitario opportunamente individuato dovrà essere a conoscenza dell’adesione volontaria da parte del lavoratore a programmi vaccinali. Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario.

Nei casi in cui il datore di lavoro, nel raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale, ricorra a suoi strumenti (ad esempi di applicativi informatici), nel rispetto del principio di responsabilizzazione, dovranno essere adottate le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore, garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (ad esempio risorse umane, uffici disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili.

In merito alla somministrazione e registrazione delle vaccinazioni, il documento precisa che gli ambienti selezionati per le campagne vaccinali dovranno avere caratteristiche tali da evitare, per quanto possibile, di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Il datore di lavoro dovrà adottate misure volte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro non ha diritto di acquisire direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire ai programmi vaccinali, all’avvenuta immunizzazione o a qualsivoglia informazione relative alle sue condizioni di salute.

In ragione dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può considerarsi un presupposto adeguato per il trattamento dei dati sulla vaccinazione. Parimenti, non è consentito far derivare alcuna conseguenza per il lavoratore dall’adesione ai programmi vaccinali.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Vaccini anti-Covid dei dipendenti: obblighi privacy e labour”.

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