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La Divisione di Annullamento dell’EUIPO torna a pronunciarsi sulla registrazione in malafede dei marchi riproducenti opere di Banksy. Sulla scia del caso sulla nullità del marchio riproducente l’opera “Lanciatore di fiori”, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione in riferimento alla famosissima “Ridi ora ma un giorno saremo al comando”, opera che raffigura una scimmia che indossa un pannello per panini, all’interno del quale si legge lo slogan che dà il titolo all’opera stessa.

Questa era stata registrata come marchio figurativo presso l’EUIPO nel giugno 2019 e successivamente contestata sia per malafede ex articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’unione europea (RMC), sia per mancanza di carattere distintivo in base all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), dell’RMC in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’RMC.

Il caso di specie presenta numerose affinità con quello precedente, al punto che la Divisione di Annullamento ha seguito lo stesso ragionamento e ritenuto sussistente la malafede nella richiesta di registrazione del marchio figurativo e ne ha pertanto dichiarata la nullità. Nello specifico, la malafede si ravvisa laddove il titolare di un marchio UE abbia depositato domanda di registrazione senza alcuna intenzione di utilizzare il marchio comunitario, ma con l’intento o di ledere gli interessi di terzi, o di ottenere il riconoscimento di un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle tipiche funzioni di un marchio, come l’indicazione dell’origine dei prodotti.

Alla base di tale conclusione vi è la decisa presa di posizione di non voler permettere ad artisti anonimi di aggirare i requisiti posti dal diritto d’autore. Infatti, la volontà di Banksy di mantenere la propria identità segreta non rende possibile verificare incontrovertibilmente chi sia l’autore dell’opera, e, pertanto, ricorrere agli strumenti offerti dalla disciplina del copyright. Ne consegue che la registrazione del marchio, in assenza di una contestuale offerta sul mercato dei prodotti che il marchio stesso mirerebbe a proteggere, sia in contrasto con le norme comunitarie e debba dunque essere sanzionata.

Su un simile argomento, può essere interessante: “Il marchio Monopoly tra re-filing e malafede: si pronuncia l’Unione Europea”.

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