La Commissione UE pubblica le linee guida sull’implementazione dell’art. 17 della Direttiva Copyright da parte degli Stati membri sulla disciplina per i fornitori di servizi Internet.
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato le tanto attese linee guida previste dal paragrafo 10 dell’art. 17 della Direttiva Copyright relativo alla disciplina dei fornitori di servizi Internet, con l’obiettivo di promuovere un corretto e uniforme recepimento dell’art. 17 da parte degli Stati membri e di fornire un aiuto agli operatori del mercato che dovranno conformarsi alle trasposizioni nazionali di tale previsione.
Come noto, l’art. 17 introduce una nuova disciplina per i fornitori di servizi Internet e in generale della società dell’informazione che consentono la condivisione di contenuti protetti dal copyright, caricati dagli utenti. Tali soggetti vengono ora definiti come prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e vengono considerati quali soggetti che effettuano, in proprio, un’attività di comunicazione al pubblico.
Le linee guida chiariscono anzitutto che l’articolo 17 è una lex specialis rispetto all’art. 3 della direttiva 2001/29/CE e all’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, ma che esso non introduce un nuovo diritto sui generis nel diritto d’autore dell’Unione europea relativo alla disciplina copyright per i fornitori di servizi Internet. Piuttosto, regolamenta l’atto di “comunicazione al pubblico” nelle specifiche circostanze oggetto di tale disposizione.
Inoltre, le linee guida chiariscono che gli Stati Membri non possono modificare o alterare la definizione di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all’art. 2 paragrafo 6 della Direttiva e sono tenuti a riportare nella normativa nazionale l’elenco dei prestatori di servizi esclusi da tale definizione, come ad esempio le enciclopedie online senza scopo di lucro, nonché precisare che si tratta di un elenco non esaustivo.
Ancora, le linee guida chiariscono che la discussa nozione di “massimi sforzi” deve essere ritenuta un concetto autonomo del diritto dell’Unione. Conseguentemente, tale nozione deve essere interpretata alla luce dello scopo e degli obiettivi dell’articolo 17 e del testo dell’intero articolo.
Più in generale, le linee guida attribuiscono notevole importanza ai Considerando della Direttiva, evidenziando che gli Stati membri devono avere sempre riguardo alla ratio delle norme da essi individuata, e al principio di proporzionalità. Il modo in cui dovranno essere declinati i comportamenti richiesti ai prestatori di servizi dovrà infatti tener conto delle specifiche circostanze di fatto e delle dimensioni del soggetto.
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