Il D.L. Semplificazioni ha introdotto modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche per semplificare i procedimenti di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
È recente l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 77/2021, c.d. “D.L. Semplificazioni”, trasmesso in Parlamento ai fini della sua conversione in legge, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Con il D.L. Semplificazioni sono state introdotte, tra l’altro, modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, segnatamente agli artt. 86, 87 e 88, volte a semplificare i procedimenti di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
In particolare, l’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche disciplina il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche e private. L’art. 87 si occupa del procedimento autorizzatorio con specifico riferimento all’installazione di impianti radioelettrici, nel qual caso è previsto l’espletamento di previ controlli da parte degli Organismi competenti volti a verificare la conformità delle infrastrutture, tra l’altro, ai limiti di esposizione. L’art. 88 del Codice contempla l’ipotesi in cui l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica richiede la realizzazione di opere civili, l’effettuazione di scavi o l’occupazione di suolo pubblico.
L’art. 40 del D.L. Semplificazioni ha poi ridotto in modo significativo i termini entro cui l’amministrazione competente è tenuta a provvedere sulla richiesta di installazione di infrastrutture presentata dagli operatori e ha delineato un procedimento autorizzatorio semplificato agli articoli 87 e 88 del Codice.
In particolare:
- è stato ridotto a 90 giorni – dai precedenti 6 mesi – il periodo entro il quale l’amministrazione competente è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
- nel caso in cui l’installazione dell’infrastruttura richieda molteplici interventi e il coinvolgimento di più amministrazioni competenti, è stato previsto che possa essere presentata un’istanza unica, valida per tutti i profili connessi agli interventi da realizzare e nei confronti di tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento;
- nel caso in cui l’installazione dell’infrastruttura sia subordinata all’acquisizione di più atti da parte di molteplici amministrazioni e enti, il D.L. Semplificazioni ha previsto la convocazione di una conferenza di servizi, alla quale partecipino tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, al fine di adottare un’unica determinazione sostitutiva di tutti i singoli provvedimenti e atti necessari.
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