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La disciplina della cosiddetta regulatory sandbox in ambito fintech inizia a prendere forma grazie alla recente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Regolamento 30 aprile, n. 100.

La disciplina della cosiddetta “regulatory sandbox” in ambito Fintech inizia a prendere forma grazie alla recente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Regolamento 30 aprile, n. 100. La L. 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile, n. 34 (il cosiddetto “Decreto Crescita”) aveva demandato al potere regolamentare del MEF – previa consultazione di Banca d’Italia, Consob e IVASS – la disciplina del Comitato Fintech e la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle sperimentazioni di nuove tecnologie in ambito fintech.

Il termine “regulatory sandbox” allude alla possibilità per le imprese di godere di certe deroghe normative transitorie al fine di sperimentare, per un periodo di tempo determinato, nuove tecnologie a servizi e attività regolamentate, come nel Fintech. Con il suddetto Regolamento, si può procedere finalmente anche in Italia a sperimentazioni – della durata massima di 18 mesi – di applicazioni fintech che, grazie a nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale o i registri distribuiti, consentano di innovare servizi e prodotti dei settori finanziario, assicurativo, creditizio e dei mercati regolamentati. In particolare, le sperimentazioni dovranno conformarsi al principio di proporzionalità e basarsi su requisiti patrimoniali e tempi di autorizzazione ridotti, adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, nonché su perimetri di operatività definiti.

Nello specifico, la richiesta di sperimentazione può essere presentata in relazione a un’attività di innovazione tecnologica che “incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:

  1. è soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza;
  2. pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un’autorità di vigilanza, rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge […];
  3. consiste in un servizio o in un’attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un’autorità di vigilanza, avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  4. viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza, avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”

L’ammissione è soggetta al rispetto di determinate condizioni da parte della proposta sperimentazione, ossia:

  1. deve essere significativamente innovativa, ovvero, presentare servizi, prodotti o processi nei settori sopra menzionati effettivamente nuovi e diversi rispetto a quanto già offerto sul mercato nazionale;
  2. deve richiedere “la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza”;
  3. deve apportare valore aggiunto.

La nozione di “valore aggiunto” in questo caso è piuttosto ampia e si riferisce a, inter alia:

  1. la qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità per gli utenti finali;
  2. la maggiore efficienza per i settori sopra menzionati o per i relativi operatori;
  • la minore onerosità o maggiore efficacia dell’applicazione della regolamentazione dei settori interessati;
  1. un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni nella gestione dei rischi da parte degli operatori nei settori interessati.

Inoltre, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da ulteriori documenti, tra cui uno studio preliminare di fattibilità (un cosiddetto “proof of concept”) e l’indicazione degli “specifici strumenti approntati a tutela  degli  utenti”, tra i quali, ad esempio, una corretta informazione sulla natura sperimentale del progetto, sulla durata, i meccanismi di raccolta di consenso consapevole a entrare in relazione con il proponente, diritto di recesso in qualsiasi momento con almeno 15 giorni di preavviso senza spese o penalità.

Tutto ciò si accompagna al compito di Banca d’Italia, Consob e  IVASS, limitatamente alla propria competenza, di redigere una relazione annuale di analisi del settore tecno-finanziario da cui emergano i risultati dell’applicazione del regime di sperimentazione e in cui, al contempo, vengano messe in evidenza eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie tanto per lo sviluppo del settore quanto per la stabilità finanziaria e per la tutela del risparmio. A tal fine si rivela fondamentale il compito, tra gli altri, di monitoraggio da parte del Comitato, presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dell’evoluzione del fintech non solo a livello nazionale, ma anche europeo ed internazionale, al fine di “individuare  gli obiettivi, definire i programmi e  porre  in  essere  le  azioni  per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione  e  il supporto   di   interventi   di    semplificazione    amministrativa, formulazione di linee  guida  e  migliori  prassi”.

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