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Con la sentenza T-668/19, il Tribunale dell’Unione Europea si è espresso in merito alla possibilità di registrare marchi sonori e di utilizzare determinati suoni per indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Nel caso in questione, il segno presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) consisteva in un file audio che riproduceva il suono dell’apertura di una lattina di una bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi. L’EUIPO aveva rigettato la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2017/1001, ritenendo che il segno non avesse capacità distintiva e pertanto non fosse in grado di contraddistinguere l’origine dei prodotti a cui era associato. Nello specifico, l’Ufficio aveva ritenuto che il suono che si intendeva registrare facesse riferimento all’uso dei prodotti, ovvero a un elemento funzionale e non indicativo della provenienza degli stessi.

Il Tribunale dell’Unione Europea, pur confermando la decisione, ha precisato i criteri di valutazione da impiegare per decidere sulla possibilità di registrare elemento sonori come marchi. Innanzitutto, è stata ribadita la centralità dell’analisi circa il carattere distintivo dei marchi sonori, analisi che si basa su criteri non diversi da quelli applicati ad altre categorie di marchi. Successivamente, il Tribunale ha stabilito che un segno sonoro deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie. Ne consegue che il consumatore deve poter ricollegare i prodotti o i servizi per cui si vuole registrare il segno alla loro origine commerciale, mediante la mera percezione del marchio, senza che ad esso siano abbinati altri elementi (es. denominativi o figurativi).

Infine, il Tribunale ha sottolineato che, in sede di applicazione dei criteri di cui sopra, la percezione del consumatore medio può essere intesa in maniera differente a seconda del tipo di marchio oggetto di valutazione. Pertanto, il punto di vista del consumatore medio può non essere lo stesso nel caso di un marchio tridimensionale, denominativo, figurativo o sonoro consistente in un segno indipendente dall’aspetto esteriore o dalla forma dei prodotti.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’EUIPO definisce i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori”.

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