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La Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 21565/2021 in tema di brevetto per invenzioni industriale e ne ha sottolineato le caratteristiche distintive rispetto a modelli di utilità.

Nel caso di specie, la Corte ha sostanzialmente ribadito i principi ormai consolidati in sede di giudizio di legittimità. In particolare, la ricorrente lamentava innanzitutto la violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e degli artt. 2585 e 2592 del codice civile. Inoltre, veniva contestato l’omesso esame di un fatto decisivo, il quale avrebbe portato a una diversa valutazione della validità del brevetto per invenzione industriale che – sempre secondo le argomentazioni della ricorrente – era stata apprezzata dal giudice di merito senza previa individuazione del problema tecnico risolto dal brevetto stesso.

La Corte non ha ravvisato la fondatezza delle allegazioni della ricorrente. Da un lato, essa ha ritenuto pacifico che un’invenzione industriale debba fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, il quale deve quindi essere correttamente determinato. Dall’altro, ha deciso di evidenziare alcuni elementi determinanti a mantenere distinti le invenzioni dai modelli di utilità. Nello specifico, la Corte ha riconosciuto che in generale il problema tecnico oggetto di un’invenzione è un problema non ancora risolto, che rende il trovato idoneo ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, così da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. Diversamente, il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in una certa misura, un’utilità nuova e ulteriore.

La Corte ha pertanto concluso che il problema tecnico di cui si discuteva non era stato trascurato affatto dal giudice di merito. Piuttosto, andava considerato “intrinsecamente risolto” proprio dalla soluzione innovativa ideata col brevetto. Infine, ha precisato che l’accertamento della sussistenza in concreto delle caratteristiche dell’invenzione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (salvo in caso di vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è deducibile in Cassazione). Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.

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