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Con sentenza del 9 settembre 2021, la Corte di Giustizia UE ha deciso che la normativa europea riconosce una protezione ad ampio raggio alle indicazioni geografiche, estendendosi anche a tutti i servizi e nomi evocativi che sfruttano indebitamente la notorietà di un prodotto DOP o IGP.

Questo tema è stato affrontato nel caso C-783/19, in seguito al ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, un’organizzazione che cura gli interessi dei produttori di Champagne, contro una catena di tapas bar in Spagna che aveva utilizzato il nome “Champanillo” (in spagnolo ‘piccolo champagne’) per contraddistinguere e pubblicizzare i propri locali. Durante la procedura d’appello, la Corte Provinciale di Barcellona ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la normativa europea sulla protezione delle indicazioni geografiche (come “Champagne”), qualora termini controversi (come “Champanillo”) siano utilizzati in riferimento non a un prodotto agricolo, ma alla prestazione di un servizio.

I giudici europei hanno sancito che il diritto dell’Unione (e, più in particolare, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013) tutela i prodotti DOP nei confronti di condotte vietate aventi ad oggetto non solo prodotti, ma anche servizi. Il Regolamento, infatti, intende preservare le peculiari caratteristiche di qualità dei prodotti a denominazione di origine protetta, rispondendo agli interessi dei produttori e consumatori. Un simile obiettivo non potrebbe essere perseguito da un’interpretazione restrittiva del Regolamento, che non consentisse, quindi, di salvaguardare una DOP in presenza di un’evocazione indebita quando un nome controverso sia utilizzato per designare la prestazione di un servizio.

Il criterio determinante per stabilire se vi sia un’evocazione illegittima di una DOP è di accertare se il consumatore europeo medio, mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sia indotto a ricollegare una denominazione controversa riferita a un prodotto o a un servizio, da un lato, e il prodotto DOP, dall’altro. Inoltre, per accertare l’evocazione, secondo la Corte, non è necessario che il prodotto il quale beneficia di una DOP e il prodotto o servizio contrassegnato da un segno controverso siano identici o simili, poiché l’esistenza del nesso tra l’indicazione geografica anteriore e il segno successivo può risultare anche da diversi elementi, come l’incorporazione parziale della denominazione protetta (ad esempio, il termine “Cambonzola” e la DOP “Gorgonzola”) o l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e la somiglianza che ne deriva (ad esempio, l’acquavite di sidro di mele “Verlados” e l’IGP “Calvados”). Anche in assenza di tali elementi, ulteriori fattori utili nell’analisi potrebbero, inoltre, essere rappresentati da una vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi o una somiglianza tra i prodotti protetti da tale DOP e i prodotti o servizi contrassegnati dalla medesima denominazione (ad esempio, “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano”).

Dalla prospettiva italiana, se da un lato la posizione della Corte di Giustizia sembra porsi a tutela delle numerose indicazioni geografiche del settore alimentare nazionale, dall’altro non mancano le incertezze interpretative del diritto europeo. Solo dopo pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Giustizia, il 13 settembre 2021, il Commissario UE Janusz Wojciechowski ha infatti risposto ad un’interrogazione parlamentare rendendo noto l’assenso della Commissione europea alla registrazione della menzione tradizionale del vino locale croato “Prosek”. Sebbene l’Italia potrà presto presentare le proprie obiezioni per tentare di impedire potenziali danni al vino Made in Italy, potrebbe essere complesso riuscire a far leva sui principi di diritto sollevati dalla quasi contestuale pronuncia della Corte europea nel caso “Champanillo”. Indubbiamente, il termine “Prosek” è suscettibile di trarre in inganno i consumatori e danneggiare i produttori del Prosecco DOP che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi per ottenere un vino di qualità. Tuttavia, a giudizio della Commissione, la sola omonimia non basta: il Prosek sarebbe, infatti, un vino tradizionale croato dalla boccata dolce e senza bollicine (che, pertanto, almeno apparentemente, non tenterebbe di imitare l’eccellenza italiana) di cui si richiede la registrazione come Specialità Tradizionale Garantita e non come DOP.

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