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Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza sulla delibera AGCom n. 348/18/CONS relativa ad una Internet aperta confermandone la correttezza.

La Delibera reca le disposizioni attuative del Regolamento UE n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a una Internet aperta. Le previsioni della Delibera sono in particolare finalizzate a garantire la libertà di scelta, da parte degli utenti finali, delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso a internet. In questo contesto, l’art. 5 della Delibera prevede che gli operatori – limitatamente ai contratti in essere al tempo di pubblicazione della Delibera che prevedono “l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale” – propongano all’utente “la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale”. Alternativamente, gli operatori “consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale”. Trattasi di una disposizione che interessa in particolare i contratti che prevedono il pagamento rateale dell’apparecchiatura terminale (modem o router).

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha confermato la validità di tale disposizione regolamentare.

In primo luogo, è stata confermata la competenza dell’AGCom all’adozione della Delibera, con la precisazione che è proprio il Regolamento n. 2015/2120 a individuare “nelle Autorità nazionali i soggetti deputati ad agire contro accordi o pratiche commerciali violativi dei diritti degli utenti” e ciò – secondo il Consiglio di Stato – “giustifica la possibilità dell’Autorità di introdurre clausole sostitutive di quelle negoziali violative dei diritti degli utenti finali”, tra i quali diritti vi è quello di non essere obbligati “salvo in presenza di ragioni tecniche oggettive, ad utilizzare un’apparecchiatura terminale fornita dal gestore del servizio”.

Il Consiglio di Stato ha anche precisato che la Delibera “non ha efficacia retroattiva”, in quanto “interviene sui contratti stipulati solo per le prestazioni ancora da eseguire e consente agli utenti che non hanno ancora acquistato definitivamente il terminale di poter scegliere se continuare a fruire del servizio con un terminale offerto a titolo gratuito ovvero se poter recedere dal servizio con restituzione del terminale senza oneri”. Tale previsione – chiarisce la sentenza – non può ritenersi in violazione dell’art. 41 Costituzione, poiché “il terminale messo gratuitamente a disposizione dell’utente finale resta nella proprietà del bene dell’operatore”.

È stata anche confermata la correttezza dell’operatività dell’art. 1339 c.c. – che prevede l’inserzione automatica nei contratti di clausole previste dalla legge – essendo “in presenza di una disciplina europea immediatamente cogente nel nostro ordinamento di natura imperativa, che assicura la libertà di scelta del modem dell’utente”. Sempre sotto il profilo contrattuale, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la disposizione regolamentare non comporti alcuno “squilibrio del sinallagma contrattuale a scapito dell’operatore e a favore degli utenti che hanno scelto il pagamento rateale del modem”; anzi, “la ratio della disciplina europea” è di “evitare che le clausole sostanzialmente imposte dall’operatore telefonico al consumatore comportino a danno di quest’ultimo un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale”. Infine, il Consiglio di Stato precisa che il diritto di recesso previsto dalla disposizione di cui all’art. 5 della Delibera si pone come uno strumento funzionale al “necessario riequilibrio del sinallagma negoziale che le originarie condizioni contrattuali avevano compromesso ad esclusivo vantaggio del fornitore”.

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