Il BEREC ha annunciato che revisionerà le Linee guida sull’Open Internet alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia sulle opzioni “a tariffa zero”.
Con un Comunicato Stampa del 7 settembre 2021, il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) ha annunciato l’intenzione di revisionare le Linee guida in materia di Open Internet (“Linee Guida”), alla luce delle recenti sentenze con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’incompatibilità delle opzioni c.d. a “tariffa zero” – offerte da alcuni fornitori di servizi di accesso ad Internet ai propri utenti – con il Regolamento (UE) 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta.
Come si legge nel comunicato, in occasione del prossimo incontro ordinario del Board previsto per il 30 settembre il BEREC discuterà le potenziali implicazioni di queste sentenze e la possibile revisione delle Linee Guida al fine di recepirne i principi.
Il comunicato del BEREC ha anticipato di pochi giorni la decisione del 15 settembre con cui la Corte di giustizia si è pronunciata nuovamente sulle opzioni a “tariffa zero”. Il caso deciso dalla Corte riguarda un particolare pacchetto tariffario che prevede: (i) la possibilità per l’utente che lo ha sottoscritto di utilizzare senza restrizioni, nei limiti del volume dei dati compresi nel piano tariffario acquistato, tutte le applicazioni e tutti i servizi disponibili, senza che sia tuttavia detratto da tale volume l’utilizzo di taluni applicazioni e di taluni servizi specifici, soggetti a “tariffa zero”; (ii) una volta esaurito il volume di dati acquistato, la possibilità per l’utente che ha sottoscritto il piano di continuare ad utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici; (iii) l’esaurimento del volume di traffico dati disponibile comporta l’applicazione di misure di blocco o di rallentamento del traffico connesso all’utilizzo di qualsiasi applicazione o di qualsiasi servizio diverso da quelli soggetti alla “tariffa zero”.
La Corte osserva che un siffatto piano tariffario “è idoneo a comportare una limitazione all’esercizio dei diritti” previsti dal regolamento 2015/2120 in tema di accesso ad un’Internet aperta. Quanto all’ “impatto cumulativo” di tali opzioni, la Corte osserva che queste siano tali “da incrementare l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici” – quelli rispetto ai quali si applica la “tariffa zero” – e da “rarefare l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili” – quelli ai quali la “tariffa zero” non si applica.
Inoltre – osserva la Corte – le misure di blocco o di rallentamento del traffico, che “rendono tecnicamente più difficoltoso, se non impossibile, l’utilizzo” delle applicazioni e dei servizi che non sono soggetti alla “tariffa zero”, sono “basate non su requisiti di qualità tecnica del servizio” ma su “considerazioni di ordine commerciale”.
Alla luce di tali premesse – dal momento che i pacchetti tariffari in argomento “limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali” e le relative “misure di blocco o di rallentamento sono basate su considerazioni di ordine commerciale” – la Corte di giustizia ne ha affermato l’incompatibilità con il Regolamento (UE) 2015/2120.
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Autori: Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro