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Marchi biletterali e notorietà: una delle catene di ristoranti di fast food più conosciute al mondo torna al centro di una disputa legale che la vede nuovamente intenta a difendere il proprio marchio dall’ennesimo deposito di un segno in cui figura la combinazione delle due lettere che notoriamente la contraddistingue.

Nello specifico, il deposito veniva effettuato da un’azienda di abbigliamento nel settembre 2020. La stessa procedeva per chiedere la registrazione di un marchio costituito da un piccolo logo – un fungo – in aggiunta ad un elemento verbale di cui è parte il prefisso in questione, comunemente associato ai ristoranti della catena. Tale segno veniva però rivendicato per video games e abbigliamento.

Lo scorso 27 agosto 2021, probabilmente a seguito del clamore riscosso da controparte, la multinazionale statunitense avviava un procedimento di opposizione contro tale marchio agendo sulla base di un rischio di confusione, e ciò nonostante la mancanza di affinità tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi biletterali. In particolare, l’elemento della notorietà del prefisso sembrerebbe essere la leva principale alla base delle argomentazioni fornite dall’opponente che quindi, più nello specifico, sembrerebbe fondare le proprie ragioni sull’indebito vantaggio che controparte potrebbe trarre dall’uso del segno, in ragione della sua rinomanza o capacità distintiva. Tra l’altro, si tratta di un elemento la cui fondatezza è stata riconosciuta dai giudici già in passato, come testimoniano le diverse cause che hanno visto coinvolta la multinazionale nei medesimi termini e che soprattutto l’hanno vista vittoriosa.

In tempi brevi, si attende la decisione che porrà fine al procedimento di opposizione. Tuttavia, per la parte soccombente rimarrà ferma la possibilità di procedere in giudizio per tentare di far valere le proprie ragioni. Nell’attesa, ci si interroga sul possibile esito della vicenda che da un lato vede le reiterate vittorie della parte opponente, che sembrerebbero suggerire una prossima e inevitabile decisione a favore, dall’altro persiste il dubbio circa la sufficienza del carattere distintivo del marchio considerato confliggente e il ruolo che la mancanza di affinità tra i settori di riferimento giocherà in sede di decisione.

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