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La Cassazione ha dichiarato la nullità di un marchio di un noto pastificio per la sua natura descrittiva perchè rappresentava un formato di pasta.

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un marchio registrato da un noto pastificio, esprimendosi sul ricorso che lo stesso proponeva avverso la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata nel maggio 2017, in cui si concludeva a favore della dichiarazione di nullità avanzata da controparte

Nello specifico, la Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale della medesima città, che aveva accolto le richieste di un secondo noto pastificio italiano, diretto competitor della ricorrente, che agiva ai fini della dichiarazione di nullità del marchio che la richiedente aveva registrato nel 2013 in classe 30 – composto di due elementi denominativi, di cui uno costituito dalla denominazione di un tradizionale formato di pasta -, e del quale denunciava il difetto di capacità distintiva.

La Corte di Cassazione ha dunque confermato la decisione della Corte d’Appello, riconoscendo integralmente la natura descrittiva del segno. In particolare, secondo la corte era escluso che il marchio in oggetto fosse idoneo a distinguere un nuovo prodotto, richiamando piuttosto un formato di pasta già parte della tradizione alimentare italiana, quale si considera il c.d. spaghetto alla chitarra. Più nel dettaglio, è stato ribadito come lo stesso costituisca semplicemente una forma più moderna del prodotto tradizionale, presentando una “sezione orizzontale quadrata”, o come precisato dalla Corte, una “sezione trasversale”, e non più cilindrica. Escluso anche il secondary meaning in considerazione della esigua durata dell’uso, cioè a dire 14 mesi, e della natura debole del marchio, costituito non solo da parole di uso comune particolarmente diffuse ma anche collegate alla natura e alle caratteristiche del prodotto.

Concludendo, alla luce della decisione in commento, è certamente utile ribadire che il c.d. carattere distintivo rappresenta un requisito essenziale e costitutivo di un marchio, che conseguentemente esclude l’idoneità ai fini della registrazione di segni costituiti da indicazioni descrittive di prodotti o servizi, fra cui quelli che  ne indicano delle mere caratteristiche.

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