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La Cassazione conferma la irretroattività delle modifiche apportate dal D.L. 132/2021 all’art. 132 del Codice Privacy, escludendo l’inutilizzabilità dei dati di traffico telefonico e telematico acquisiti.

Con una recente sentenza, la sezione V penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato e ha dichiarato l’irrettroattività delle modifiche apportate dal D.L. n. 132/2021 all’art. 132 del Codice Privacy alla disciplina sulla gestione dei dati di traffico telefonici e telematici, escludendo l’invocata inutilizzabilità delle “acquisizioni telefoniche e telematiche” fondanti la responsabilità dell’imputato.

Nel caso in esame, la difesa sosteneva che le disposizioni oggetto di riforma avrebbero dovuto applicarsi anche al caso di specie e, quindi, ai procedimenti pendenti. In tal senso, ciò che sostiene il ricorrente è l’inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche ottenute in violazione delle nuove modalità previste dal riformato art. 132, comma 3, D.Lgs. n.196/2003. Infatti, se secondo la vecchia disciplina il comma terzo della disposizione prevedeva l’acquisizione dei dati “presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (…), ora, il medesimo comma esige invece il decreto motivato del giudice su richiesta del Pubblico Ministero. Quest’ultima modifica, come ricorda la Suprema Corte, prende le mosse dalla sentenza ispiratrice H.K. c. Procuratuur, ove la Corte di Giustizia affermò uno dei principi su cui è stata poi improntata la riforma dell’art. 132 secondo il quale “il diritto dell’Unione osta altresì ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la potestà di autorizzare l’accesso ai dati medesimi, quando a tale organo spetti il compito di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale”.

Sebbene inizialmente i giudici di legittimità escludano l’inutilizzabilità delle registrazioni, precisando che il nuovo comma 3 dell’art. 132 non prevede nulla sulla “patologica acquisizione” dei dati telefonici e telematici, in fase di conversione il D.L. ha subito alcune modifiche tra cui l’aggiunta del nuovo comma 3-quater, che ne sancisce proprio l’inutilizzabilità sia per l’acquisizione ordinaria che in via d’urgenza in caso di violazione delle nuove modalità.

Per quanto riguarda invece la irretroattività della nuova normativa sulla data retention, il legislatore ha inserito una disposizione transitoria per i dati acquisiti precedentemente al 30 settembre 2021; l’art. 1, comma 1 bis, del Decreto prevede infatti che questi possano “essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova”. L’introduzione di una disciplina processuale retroattiva che viola il principio del tempus regit actum ha sollevato non poche perplessità. Tuttavia, la decisione della Cassazione sembrerebbe confermare la natura processuale della Data Retention “essendo stati tali dati acquisiti e trasmessi in base a un provvedimento legittimamente emesso in conformità al contenuto dell’allora vigente art. 132 del codice della privacy”.

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