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L’incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP è uno sbocco importante per i prodotti di qualità, ma occorre assicurarsi che nell’etichettatura dell’alimento i riferimenti alla DOP o all’IGP siano effettuati in buona fede e non inducano in errore il consumatore.

Sull’argomento la relativa normativa è piuttosto frammentaria.

Da una parte, nel 2010 la Commissione europea ha stilato un documento contenente degli orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti DOP o IGP. In particolare, la Commissione ritiene che una DOP o IGP possa essere menzionata all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti DOP o IGP ed anche nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell’alimento, se sono soddisfatte alcune condizioni:

  1. il prodotto alimentare non può contenere nessun altro «ingrediente comparabile» a quello DOP o IGP;
  2. l’ingrediente è utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto composto;
  3. la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell’elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all’ingrediente considerato.

Manca una definizione di ingrediente caratterizzante ma il Reg. (UE) n. 1169/2011 (c.d. Food Information Regulation) viene in soccorso con la definizione dell’ingrediente “primario”, cioè un ingrediente che “rappresenta più del 50% dell’alimento o che è abitualmente associato alla denominazione dell’alimento dal consumatore e per cui nella maggior parte dei casi è richiesta una indicazione quantitativa”.

Numerose aziende hanno già colto l’importante valore aggiunto di utilizzare un prodotto DOP o IGP come ingrediente ed utilizzato tale strumento per attirare nuovi segmenti di consumatori attenti all’origine geografica dei prodotti e al tempo stesso di imporsi sul mercato con prezzi premium e di caratterizzare il proprio prodotto trasformato rispetto al territorio.

Questo importante occasione di accesso delle DOP e IGP a nuovi mercati e canali vede però come contraltare il dilagante fenomeno dell’utilizzo di marchi evocativi delle DOP o IGP per prodotti alimentari composti o trasformati, in violazione del Reg. (UE) 1151/2012.

Su un simile argomento può essere interessante il seguente articolo: “Le novità della normativa sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare” e “Cambiano le regole sulla etichettatura dell’olio di girasole a causa della sospensione delle esportazioni dall’Ucraina

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