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E’ entrata in vigore in Italia la Legge 51/2022 che ha apportato le prime modifiche al tanto atteso D.lgs 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

Il 21 maggio 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore in Italia la Legge 51/2022 che ha apportato le prime modifiche al tanto atteso ed, ad oggi, tanto discusso, Decreto Legislativo 8 D.lgs) 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

Il Decreto Legislativo 198/2021 rappresenta la normativa italiana di recepimento della direttiva comunitaria 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agro-alimentare ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

La Legge 51/2022, che costituisce la conversione in legge, previe modificazioni, del Decreto Legge del 21 marzo 2022 n.21, emanato al fine di introdurre misure atte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tramite articolo 19-ter “Disposizioni per il sostegno l’agro-alimentare” ha previsto una integrazione delle definizioni fornite dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 198/2021.

Con specifico riferimento ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, il legislatore ha deciso di ricomprendere nel novero di tali alimenti anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche  fisico-chimiche:  aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Questa inclusione di detti prodotti a base di carne tra i prodotti deperibili ha rilevanti ricadute pratiche, in quanto il Decreto 198/2021 stabilisce diversi termini di pagamento a seconda che i prodotti oggetto delle cessioni siano prodotti agricoli e alimentari deperibili o non deperibili: dall’entrata in vigore della Legge, il pagamento per i prodotti con le caratteristiche di cui sopra dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna o, in alternativa, entro 30 dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Ma le modifiche apportate al Decreto Legislativo in materie di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare non finiscono qui.

Sempre l’articolo 19 ter della Legge 51/2022 ha modificato l’articolo l’art. 4 del D. Lgs. 198/2021, introducendo il comma 5 bis ed estendendo la disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili anche ai prodotti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; ai prodotti  sfusi,  anche  se  posti  in  involucro  protettivo o refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la durabilita’ degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; ai prodotti a base di carne di cui sopra e, infine, a tutti i tipi di latte.

Questo intervento legislativo, che certamente ha portato maggiore chiarezza nell’interpretazione delle norme del Decreto, non risolve però molti dei dubbi che l’entrata in vigore della normativa ha ingenerato tanto negli operatori economici, tanto nei giuristi che si scontrano con disposizioni spesso oscure.

Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Le novità della normativa sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare”.

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