by

Nel 2024 verrà attuato il Regolamento (UE) 2022/858 che ha come obbiettivo quello di creare un regime pilota, una sandbox normativa, in grado di facilitare lo sviluppo delle DLT Technologies, inclusa la blockchain, nell’ambito dei mercati di capitale relativi a strumenti finanziari.

Recentemente è stato approvato il Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

Quest’ultimo fa parte del più ampio Digital Finance Package, assieme al Regolamento sulla resilienza digitale rispetto le tecnologie del settore finanziario (Regolamento DORA) e il Regolamento sul mercato dei crypto-assets (Regolamento Mi.CA.).

L’attuazione del Regolamento (UE) 2022/858 è prevista per l’anno 2024 e disciplinerà le piattaforme che operano su strumenti finanziari DLT (Distributed Ledger Technology) con l’intento di facilitare lo sviluppo di un settore che si caratterizza per essere altamente innovativo.

Il suddetto Regolamento, riferendosi alla tecnologia sottesa, non intende limitarsi alla tanto nominata blockchain dal momento che quest’ultima è solo una species rispetto al genus più ampio dei DLT. Per quanto riguarda la definizione di tecnologia a registro distribuito (DLT), infatti, il Regolamento recita “una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti” ove per registro distribuito si intende “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”.

La precedente definizione proposta dal nostro legislatore (art. 8 del D.L. 135/2018)  secondo la quale“si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” è stata ampiamente superata da una formulazione di più ampio respiro, di derivazione europea e direttamente applicabile, che correttamente ricomprende tutto il genere di tecnologie basate su registri distribuiti. Al contrario di quanto sembrava alludere il nostro legislatore, ciò permetterà di ricomprendere anche le blockchain ibride o private il cui utilizzo risulta essere preferito rispetto a quelle pubbliche.

Ulteriore nota positiva sul Regolamento è quanto affermato nel considerando 3 ove viene valorizzata la potenziale efficienza derivante dalla digitalizzazione di strumenti finanziari sotto forma di token nell’ambito processi di negoziazione e post-negoziazione.

Inoltre, vengono ripresi principi comuni in tema di tecnologie disruptive quale quello di proporzionalità e neutralità tecnologica.

Il Regolamento dedica particolare attenzione all’aspetto inerente alla cybersicurezza sia di tali infrastrutture che degli strumenti esse si avvalgono (c.d. smart contract). Interessante è quindi il riferimento alla sicurezza degli smart contract non solo rispetto la creazione da parte della stessa infrastruttura di mercato DLT ma anche da terzi per mezzo di procedure di esternalizzazione (considerando 41) aprendo, così, interessanti scenari sotto il profilo della responsabilità delle piattaforme in caso di non infrequenti malfunzionamenti o attacchi informatici.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il MISE avvia la consultazione pubblica sulla strategia italiana per la blockchain e i registri distribuiti”.

(Visited 468 times, 1 visits today)
Close Search Window