6 Luglio 2022• byTamara D'Angeli
La corretta registrazione dei marchi con riferimento al loro utilizzo nel metaverso rappresenta un elemento da considerare alla luce delle enormi aspettative relative su questo nuovo mondo virtuale. È sempre più tangibile la realtà virtuale cristallizzata dal termine “metaverso”, la cui ascesa rimane incontrastata nonostante i diversi dubbi che la accompagnano dal punto di vista normativo. Tra gli elementi che testimoniano che tali incertezze con riferimento al metaverso non vengono percepite dalla maggioranza come dei limiti, bensì come delle sfide, ci sono anche alcuni nuovi depositi relativi alla registrazione di marchi americani.
Nel dettaglio, si tratta delle tre nuove domande di registrazione di marchio depositate da The Football Association Premier League Limited, negli Stati Uniti. Sebbene i depositi rivolti alla realtà del metaverso non stupiscano più, i depositi in questione rilevano per due motivi. Innanzitutto, in questo caso non si tratta né di moda né di grandi catene di fast food note a livello globale. Ciò suggerisce come l’esigenza di varcare la porta della realtà virtuale stia diventando velocemente un’esigenza comune a tutti i settori di attività, compreso lo sport. In secondo luogo, queste domande confermano implicitamente la prassi che, almeno in ambito filing, si sta delineando.
Rimane interessante, invero, il tema delle classi da rivendicare. Come anticipato in un precedente contributo, il cui link riportiamo in fondo al presente articolo, i fenomeni degli NFT, prima, e del metaverso, dopo, hanno costretto i professionisti del settore a rivalutare sia i criteri di selezione delle classi sia i criteri di individuazione delle specifiche prodotti e servizi, dovendo tradurre non solo la loro natura virtuale ma anche la meta-realtà in cui gli stessi vengono offerti.
In tal senso, una sorta di must nell’ambito delle nuove domande di registrazione sono chiaramente diventate le classi 9 (in cui ricadono, tra gli altri, “apparecchi e strumenti scientifici, software, computer e dispositivi periferici per computer”), 38 (in cui ricadono, tra gli altri, “servizi di telecomunicazioni; trasmissione di file digitali; fornitura di accesso all’utente a reti informatiche globali”) e 41 (in cui ricadono, tra gli altri, “i servizi di giochi on-line, l’organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi”). Queste classi si sono rivelate particolarmente utili per tutelare il bene e/o il servizio nella sua forma virtuale. Successivamente, come in parte anticipato, l’analisi dei nuovi depositi ha visto un’ulteriore fase evolutiva, in cui protagonista è divenuta anche la traduzione della natura virtuale della destinazione del bene e/o servizio, cioè a dire la loro presenza nella realtà del metaverso. Raggiunto anche questo livello di sensibilità, il criterio da utilizzare per tradurre la natura virtuale del bene come anche dello spazio che lo accoglie è divenuto facilmente applicabile a tutte le classi e relative specifiche prodotti e servizi.
I nuovi depositi in questione sono certamente interessanti perché rappresentano una conferma di quanto appena detto nella misura in cui lasciano intravedere perfettamente la linea guida a fondamento di un nuovo modus operandi che via via si sta radicando nel settore. Di fatto, tra le classi rivendicate figurano sempre le classi 9 e 41. Inoltre, in classe 9, tra le altre, è possibile scorgere la specifica prodotti di carattere generale “downloadable virtual goods for use online and in online virtual worlds”, che nel prosieguo si rivela essere una sorta di formula, utile a tutelare il bene non solo come bene virtuale fine a se stesso ma come bene in relazione alla/connesso con la realtà virtuale cui è destinato. Di seguito, alcune delle specifiche in questione a titolo esemplificativo:
“downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, sportswear, football shirts, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, footballs, art, toys, for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring perfumery, cosmetics, toiletries, cosmetic preparations, laundry detergent and fabric conditioners, badges, vehicle badges; buckles, busts, figurines, key rings, memorial plates and plaques, ornaments, monuments, signs, number plates, statues and statuettes, works of art, automatic vending machines for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring vehicles, jewellery, bracelets, clocks and watches, earrings, necklaces, ornamental pins, ornaments, pins, tie pins, wristwatches, wrist bands, team and player trading pins (jewellery), pin badges, trophies for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring photographs, stationery, artists’ materials, posters, flags, banners, trading cards, newspapers, books, magazines, albums, stickers, greeting cards, calendars, diaries, postcards, collectible cards, souvenir programs for sports events for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring bags, umbrellas, purses, handbags, boot bags, holdalls, suitcases, rucksacks, backpacks, sporting bags, wallets, furniture, pillows and cushions, mugs, cups, flags, towels, pennants, clothing, footwear, headgear, football boots, sportswear, football shirts, replica football kits, football bibs, wrist bands, carpets, rugs, mats and matting, wallpaper for use online and in online virtual worlds; downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring games and playthings, gymnastic and sporting articles, toys, footballs, balls, bags adapted for carrying sporting articles and apparatus, goal posts, goal nets, sports training apparatus, shin pads, football gloves, miniature replica football kits, balloons, playing cards, teddy bears, puzzles for use online and in online virtual worlds”.
Concludendo, sebbene possa sembrare ancora una volta ovvia la scelta stilistica effettuata, e ferma restando la possibilità di rintracciare anche diverse e ulteriori specifiche altrettanto interessanti nella declaratoria delle domande in questione, quella citata è una scelta tutto fuorché banale. L’utilizzo ormai comune di alcune classi e la specifica sopramenzionata sono frutto di studio e tentativi volti a tradurre il fenomeno in atto e a definire la miglior strategia di registrazione di marchi con riferimento al metaverso da implementare in un contesto del tutto nuovo e ricco di criticità. Per tali ragioni, lo schema che si evince dalla declaratoria citata si rivela senz’altro utile da un punto di vista pratico, in considerazione della evidente versatilità che rende questa specifica una sorta di formula standard.
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