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L’AGCOM ha dato il via alla consultazione pubblica sull’equo compenso per l’editore di pubblicazioni giornalistiche a cui verranno ora riconosciuti i cui diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico Con un  comunicato stampa dello scorso 16 giugno 2022, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha ufficialmente trasmesso la notizia dell’approvato avvio alla consultazione pubblica sull’equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche in rete.

La consultazione pubblica avrà ad oggetto lo schema di regolamento che darà attuazione in materia autorale all’art. 43-bis, norma che riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico, nonchhé il diritto ad un equo compenso per l’uso online delle stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Questa importante decisione è stata presa all’unanimità dei presenti alla riunione del Consiglio, tenutasi nella giornata del 15 giugno.

L’art. 43-bis l.d.a. – introdotto dal D.Lgs. 177/2021, in vigore dallo scorso 12 dicembre 2021 – recepisce l’art. 15 della c.d. “Direttiva Copyright” (Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale), la cui attuazione in Italia ha permesso una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi con particolare riferimento agli utilizzi delle opere online.

Se prima solo il legislatore europeo aveva affrontato il tema dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra l’editore, inteso quale titolare del diritto, e le piattaforme che veicolano questi contenuti online, ora anche in Italia si vuole dare rilievo a questa disciplina di grande importanza.

La legge autorale fa riferimento alle pubblicazioni di carattere giornalistico e agli impieghi da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media  monitoring  e  rassegne  stampa, estendendo a tali utilizzi i  diritti  esclusivi  di riproduzione e comunicazione (di cui agli articoli 13 e 16 l.d.a.) in favore degli editori: la finalità della norma è proprio quella di fissare un equo compenso a beneficio di questi ultimi.

L’art. 43-bis offre anche una più chiara definizione di ciò che può essere qualificato come “pubblicazione  di  carattere  giornalistico”: per tale si vuole intendere una raccolta di opere letterarie  di  carattere giornalistico, anche potenzialmente inclusiva di materiali  protetti – come fotografie o videogrammi – che costituisce  un  singolo  elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo  unico,  come  un  quotidiano  o  una  rivista  di interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il pubblico su notizie di diverso genere e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale  e il controllo di un editore o di un’agenzia di  stampa.

Per la determinazione dell’equo compenso, l’Autorità ha tracciato un modello sulla scorta di specifici criteri indicati dall’art. 43-bis, operando già in questa fase una distinzione tra prestatori di servizi e le imprese di media monitoring e rassegna stampa, in ragione delle differenze strutturali relative ai servizi offerti.  Il metodo che l’Autorità sottopone a consultazione pubblica è volto a promuovere accordi tra editori e prestatori secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato.

Tale consultazione, che a partire dalla pubblicazione della delibera rimarrà aperta a tutti i soggetti interessati per un periodo di trenta giorni, consentirà all’AGCOM di acquisire quegli elementi di dettaglio necessari per definire, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti e sulla scorta dell’iter già delineato nel documento di consultazione, il modello per ottenere la determinazione dell’equo compenso, di certo avendo cura di ponderare i contrapposti interessi in gioco.

Il compenso andrà determinato in accordo fra le parti, tenendo conto dei criteri che l’AGCOM indicherà in un Regolamento ancora in via di emanazione e, in ogni caso, facendo riferimento al numero di consultazioni online dell’articolo, agli anni di attività e alla rilevanza sul mercato degli editori, del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti dagli editori e dai prestatori di servizi della società dell’informazione per investimenti tecnologici e infrastrutturali e dei benefici economici derivanti loro dalla pubblicazione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La pronuncia della Corte di Giustizia sul caso C-401/19 sulla responsabilità degli Internet Service Provider”.

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