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È stato introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 1677-bis in materia di contratto di servizi logistici che in alcune circostanze diventa soggetto alla normativa del contratto di trasporto.

La disciplina codicistica dell’appalto è stata recentemente integrata con l’art. 1677-bis c.c., introdotto dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e poi sostituito dall’art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79.

La nuova disposizione è rubricata “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La novella è dunque incentrata sul c.d. operatore di logistica, il quale, tipicamente, svolge un’attività che abbraccia la prestazione di tutti o gran parte dei servizi elencati all’interno del nuovo articolo. È dall’esplicito riferimento alla locuzione “servizi di logistica” e dall’avverbio “congiuntamente” che emerge come l’art. 1677-bis, pur rimanendo nell’ambito dell’appalto, abbia ad oggetto il contratto di servizi logistici. Il contratto di logistica, nato nella prassi commerciale ma mai tipizzato prima d’ora, è quindi oggi qualificato come un sottotipo del contratto di appalto di servizi. In passato erano già state avanzate proposte di disciplina legislativa per il contratto di logistica, le quali, tuttavia, non si sono mai tradotte in un concreto intervento a causa di ostacoli nei processi di approvazione e criticità concettuali.

La formulazione odierna della norma è un tentativo di porre rimedio a tali complicazioni. Se da un lato l’art. 1677-bis specifica in modo puntuale i servizi la cui prestazione è oggetto dell’appalto, dall’altro si limita a sottolineare la necessità di applicare le norme inerenti al contratto di trasporto unicamente all’attività di trasferimento di cose. Tuttavia, il fatto che la norma non indugi espressamente sulla disciplina applicabile alle ulteriori prestazioni elencate nel nuovo articolo (ad esempio il deposito) non appare come una lacuna. L’art. 1677-bis rappresenta infatti un’integrazione della più generale disciplina dettata dall’art. 1677 c.c. che riguarda la “prestazione continuativa o periodica di servizi”.

L’intervento legislativo testimonia anche una particolare attenzione al settore dei servizi logistici, che è in continua crescita e in Italia vale oggi più di 110 miliardi di euro (dati Assiologistica).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Cambiano gli adempimenti fiscali nei contratto di appalto”.

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