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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE” o “Corte”) si è recentemente espressa, nelle cause riunite C-38/21, C-47/21 e C-232/21, sui limiti all’esercizio del diritto di recesso nel contratto di leasing concluso da un consumatore ai sensi delle Direttive 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori e 2008/48/CE del 23 aprile 2008 sui contratti di credito ai consumatori.

Secondo la Corte, al consumatore che stipula un contratto di leasing auto senza obbligo di acquisto non è riconosciuto l’esercizio del diritto di recesso, che è invece garantito al consumatore che abbia stipulato un contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura senza essere stato correttamente informato dei propri diritti e obblighi. Infatti, in quest’ultimo scenario, il consumatore può recedere in qualsiasi momento fino a quando non gli siano state fornite informazioni complete ed esatte sul diritto di recesso, purché il relativo diritto venga azionato prima dell’esecuzione integrale del contratto.

La vicenda e le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale

La vicenda in esame trae origine dalle controversie azionate da consumatori tedeschi che hanno sostenuto davanti al Tribunale del Land Ravensburg di aver validamente receduto da contratti di leasing o di credito stipulati con banche legate a note case automobilistiche. Tali contratti riguardavano rispettivamente il leasing di un’auto senza obbligo di acquisto e il finanziamento di un’auto usata.

Nel caso del contratto di leasing, il consumatore si era recato presso un concessionario di auto autorizzato a fornire informazioni sul contratto, che è stato poi concluso direttamente tra il consumatore e la banca mediante un mezzo di comunicazione a distanza.

Nel caso dei contratti di credito, invece, i concessionari avevano agito come intermediari per le banche.

Tutti i consumatori involti nella vicenda avevano poi receduto diversi mesi o anche diversi anni dopo la stipula del contratto, mentre uno di loro si era avvalso del suo diritto di recesso dopo che il credito era stato già rimborsato integralmente. La tesi sostenuta dai consumatori era che il periodo di recesso di 14 giorni previsto dal diritto dell’Unione non fosse iniziato a decorrere perché non erano stati sufficientemente informati dei loro diritti e obblighi al momento della conclusione del contratto.

Invece, le banche resistenti sostenevano che, in ogni caso, l’azionamento del diritto di recesso dopo così tanto tempo costituisce, invece, un abuso dello stesso diritto riconosciuto dalla normativa consumeristica di derivazione europea.

Pertanto, il Tribunale del Land Ravensburg, ha interpellato la CGUE al fine di ottenere chiarimenti circa i diritti dei consumatori in materia di leasing e di finanziamento auto e, in particolare, in merito alla possibilità e agli eventuali limiti nell’esercizio del diritto di recesso.

I principi di diritto dalla CGUE sul recesso del consumatore dal contratto di leasing

Di seguito possono essere riassunti i principi di diritto elaborati dalla CGUE con riferimento alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunale tedesco:

  • un consumatore che stipula un contratto di leasing per un’autovettura ordinata secondo le specifiche fornite dallo stesso consumatore non può beneficiare, ai sensi del diritto dell’Unione, del diritto di recesso quando il contratto preveda che egli non ha l’obbligo di acquistare l’autovettura alla fine del periodo di leasing;
  • nel caso di un contratto di credito stipulato in vista dell’acquisto di un’auto, invece, il consumatore può, senza commettere un abuso di diritto, esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, fino a quando non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia, tipicamente, prima dell’ultima scadenza di rimborso. Questo vale anche se il contratto è stato concluso a distanza o fuori dei locali commerciali;
  • per quanto riguarda i contratti di credito, la Corte ha chiarito che il periodo di recesso di 14 giorni previsto per tali contratti non inizia a decorrere se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al momento della stipula del contratto sono incomplete o errate al punto da influire sulla valutazione da parte del consumatore della portata dei suoi diritti e obblighi e sulla sua decisione di stipulare il contratto. In tal caso, l’esercizio del diritto di recesso dopo oltre 14 giorni non può in alcun caso essere considerato abusivo, anche se avviene molto tempo dopo la conclusione del contratto. La Corte precisa tuttavia che, una volta che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito, il consumatore non può più avvalersi del suo diritto di recesso.

Alcune considerazioni per le aziende

Poiché il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione, la CGUE non risolve la controversia nazionale ma spetterà al giudice nazionale – in questo caso, il giudice tedesco – risolvere la causa conformemente ai principi di diritto dettati dalla CGUE.

Tuttavia, questo provvedimento è particolarmente importante per le aziende che vendono beni e servizi ai consumatori, le quali sono soggette alle previsioni del Codice del Consumo in Italia.

Sarà quindi necessario per le aziende che intendano regolare contrattualmente i rapporti con i consumatori prevedere clausole in linea con le disposizioni concernenti le modalità, tempistiche ed eccezioni all’esercizio del diritto di accesso.

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