by

È stato accolto il ricorso della Piaggio, nota azienda italiana produttrice della Vespa contro la dichiarazione di nullità del marchio registrato presso l’Euipo, il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza sulla causa T-19/22.

La Vespa è conosciuta internazionalmente come lo scooter italiano per eccellenza, da sempre presente nella cultura popolare del nostro Paese e nota all’estero come ideale romantico della Dolce Vita, si pensi, tra i tanti esempi, al film “Vacanze Romane“, nel quale una giovane Audrey Hepburn gira Roma in sella proprio ad una Vespa.

La vicenda giudiziaria che la vede coinvolta prende le mosse proprio da queste premesse e dalla notorietà che Vespa può vantare: il 25 marzo 2013 la Piaggio presenta all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio tridimensionale dell’Unione europea, per le classi di prodotti che comprendono scooter e modellini di scooter (rispettivamente classe 12 e 28). Il marchio ha ad oggetto cinque viste ortogonali e una prospettica.

La domanda di registrazione viene accolta dall’EUIPO: il 16 gennaio 2014 il marchio viene registrato. Alla sua registrazione si oppone però, nel 2014, una nota azienda cinese concorrente della Piaggio, che richiede espressamente che venga dichiarata la nullità del marchio, sostenendo che la forma dello scooter non avesse carattere distintivo: in particolare, “la forma a «Ω rovesciata» tra la sella e la pedana nonché la forma a «X» tra le bombature laterali e il sottosella” non sono ritenute di per sé bastevoli a conferire allo scooter un carattere unico e distinguibile rispetto agli altri prodotti simili presenti sul mercato, ma sono percepiti, semmai “soltanto come una forma originale di ornamento“. La Commissione di ricorso EUIPO dichiara quindi il marchio nullo, ritenendolo privo di carattere distintivo, in quanto questo non era in grado di richiamare nella percezione collettiva l’azienda e il suo modello di scooter di punta.

La vertenza verrà portata innanzi al Tribunale UE, il quale valuterà e prenderà in considerazione tutta una serie di elementi da cui era possibile desumere la notorietà della Vespa: oltre ai fatturati e ai volumi di vendita all’interno dell’UE, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio, rilevano altresì la “presenza della «Vespa» nel Museum of Modern Art di New York, dei numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la «Vespa» fa parte dei dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, delle fotografie contenute nella pubblicazione intitolata «Il mito di Vespa», le quali mostrano l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora della presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri, i quali erano idonei a dimostrare il carattere iconico della «Vespa» e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, anche in tutta l’Unione“. Il Tribunale conclude sostenendo, pertanto, che la decisione di dichiarare nullo il marchio fosse sbagliata poiché non erano stati presi in considerazione tali ulteriori elementi, centrali per la definizione del caso.

Su un simile argomento potrebbe interessarti l’articolo “La capacità distintiva del marchio figurativo nel caso HARIBO”.

(Visited 108 times, 1 visits today)
Close Search Window