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Il 3 gennaio 2024 è stata pubblicata la delibera 307/23/CONS del 5 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche (“Regolamento”), all’esito della relativa consultazione pubblica avviata ad aprile 2023 con delibera 89/23/CONS.

La delibera 307/21/CONS apporta modifiche al previgente regolamento in materia di contratti tra operatori e utenti finali di cui alla delibera 519/15/CONS, al fine di adeguare la relativa disciplina alle nuove previsioni introdotte nel Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) ad opera del d.lgs. 207/2021 (“Codice”).

Al Regolamento è allegato un documento avente ad oggetto le “Modalità per la comunicazione agli utenti finali delle modifiche contrattuali e del conseguente diritto di recesso”, ai sensi dell’art. 98 septiesdecies, comma 5, del Codice. Le previsioni del Regolamento si applicano ai contratti tra operatori e utenti finali (che comprendono sia gli utenti consumer sia gli utenti business), ad eccezione di quelle espressamente riguardanti consumatori e microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Tra le principali novità si annovera l’introduzione di disposizioni riguardanti gli “obblighi di informazione da applicare ai contratti”, previste dall’art. 4 del Regolamento, che, nel precedente regolamento (di cui alla delibera 519/15/CONS) aveva ad oggetto gli obblighi informativi applicabili ai soli contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.

Le informazioni che, a norma dell’art. 4 del Regolamento, i fornitori di servizi di comunicazione elettroniche devono fornire agli utenti finali riguardano tra l’altro (i) le principali caratteristiche di ogni servizio fornito; (ii) il prezzo e, ove applicabile, gli importi dovuti per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica in questione e per i costi ricorrenti o legati al consumo di traffico; (iii) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione; (iv) l’indennizzo e il rimborso e, se del caso, i diritti dei consumatori applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; (v) i prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità; (vi) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie.

Inoltre, è previsto che gli operatori forniscano ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile sulla base del modello previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione del 17 dicembre 2019, così come previsto anche dall’art. 98 quaterdecies del Codice.

Tra le principali novità si segnala altresì l’introduzione di specifiche disposizioni che disciplinano i casi di “discrepanza” delle prestazioni fornite dall’operatore rispetto a quanto promesso nel contratto e il corrispondente diritto di recesso (art. 6 bis); migrazioni e portabilità (art. 8 bis); pacchetti di servizi o di servizi e apparecchiature terminali (art. 8 ter); contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo (art. 8 quater).

Altre disposizioni disciplinano la libertà di scelta degli utenti e obblighi informativi (art. 3), la durata dei contratti (art. 5), la modifica delle condizioni contrattuali (art. 6), il mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni elettroniche (art. 7), la cessazione del rapporto contrattuale (art. 8), la risoluzione delle controversie (art. 9), i codici di condotta,volti a garantire che l’acquisizione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza (art. 10); le sanzioni per la violazione del Regolamento (art. 11).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Consultazione AgCom sul regolamento sulla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.

Autori: Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa

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