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L’AGCom ha avviato il procedimento concernente la definizione del servizio universale di accesso adeguato a Internet a banda larga.Con Delibera 162/22/CONS, l’AGCom ha avviato il procedimento istruttorio concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, ritenuto necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società, in attuazione dell’articolo 94 del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito, il “Codice”).

L’articolo 94 del Codice in materia di “Servizio universale a prezzi accessibili” – sostituendo l’articolo 6 della versione del Codice precedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 207/2021 – attua l’articolo 84 della Direttiva 1972/2018/UE, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il citato d.lgs. n. 207/2021.

In particolare, l’articolo 84 della Direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché tutti i consumatori abbiano accesso a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale in postazione fissa.

Conformemente, l’art. 94 del Codice prevede che i consumatori hanno diritto ad accedere su tutto il territorio nazionale a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale in postazione fissa.

A tale scopo, la norma prevede che l’Autorità definisca, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga. Ciò al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società.

Come chiarito dal Considerando 213 della Direttiva l’accesso adeguato a prezzi accessibili a internet a banda larga è infatti di “fondamentale importanza per la società e per l’economia in generale” quale “base della partecipazione all’economia e alla società digitale attraverso i servizi essenziali forniti online da internet”.

Con la delibera 162/22/CONS, l’Autorità, nell’esercizio del compito affidatole dall’articolo 94 del Codice, ha quindi avviato il procedimento concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga.

In questo scenario, è interessante ricordare che l’art. 96, comma 1, del Codice disciplina la disponibilità del servizio universale ossia la disponibilità, in postazione fissa, di un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale, prevedendo che l’Autorità possa “imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche introduce notevoli modifiche al settore”.

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