Il 30 giugno scorso, l’AGCOM ha pubblicato la Relazione annuale sulle attività svolte in materia di Open Internet nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2022.
La Relazione annuale è adottata in attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120 con il quale è stato introdotto nell’ordinamento europeo un insieme di regole in materia di net neutrality e che attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione specifiche competenze in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per assicurare l’effettività, l’efficacia e la corretta applicazione delle norme per la salvaguardia del carattere aperto della rete Internet.
La Relazione contiene una descrizione generale delle attività svolte dall’AGCOM per l’implementazione delle misure in materia di Open Internet (tra le quali, la realizzazione di approfondimenti e verifiche tramite l’acquisizione e l’analisi di informazioni provenienti dai principali Internet Service Provider, l’attività di c.d. moral suasion e la partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti del BEREC).
Nella Relazione sono poi riportati gli esiti delle attività di regolamentazione e vigilanza dell’AGCOM in materia di:
- libertà d’uso di apparecchiature terminali, in riferimento alla quale nella Relazione sono descritti gli interventi dell’Autorità, in particolare in termini di attività di vigilanza e ispettiva, volti a garantire il diritto degli utenti di scegliere il terminale per l’accesso alla rete;
- pratiche commerciali e tecniche relative ai servizi di accesso a Internet. Nella Relazione sono evidenziate le iniziative dell’Autorità in relazione alle c.d. “pratiche zero-rating” e, segnatamente, l’attività di raccolta informazioni, svolta sia attraverso l’acquisizione di informazioni direttamente dai siti web dei principali operatori mobili e virtuali, che tramite l’invio di richieste di informazioni e la convocazione in audizione degli stessi, finalizzata all’acquisizione di informazioni utili in merito alle opzioni e ai piani tariffari con profili zero rating presenti sul mercato, nonché circa le iniziative intraprese dagli operatori al fine di conformarsi alle previsioni regolamentari e ai principi giurisprudenziali applicabili in materia. Nella Relazione sono inoltre descritte le iniziative intraprese dall’Autorità al fine di verificare la conformità alla normativa vigente degli accordi e delle pratiche commerciali adottati nell’offerta di servizi di accesso ad Internet;
- misure di gestione del traffico e fornitura di servizi specializzati. Nella Relazione l’AGCOM informa di aver monitorato le pratiche di gestione del traffico mediante l’acquisizione di informazioni direttamente dai siti web dei principali Internet Service Provider, attraverso l’analisi di segnalazioni provenienti dagli utenti nonché attraverso specifiche richieste di informazioni indirizzate agli ISP. A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato un generalizzato aumento del traffico dati sulle reti degli operatori, l’Autorità ha vigilato sulle pratiche di gestione del traffico attuate per far fronte a fenomeni di congestione, procedendo a mirate richieste di informazioni veicolate nell’ambito del tavolo tecnico “Telco e Consumatori”;
- misure di trasparenza, in relazione alle quali l’Autorità evidenzia il suo impegno nel focalizzare la propria attenzione sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi di connessione ad Internet.
L’AGCOM, dopo aver ricordato che il Regolamento consente alle Autorità nazionali di definire requisiti tecnici e altre misure adeguate e necessarie per “promuovere la costante disponibilità dell’accesso non discriminatorio a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico”, specifica di non aver ritenuto necessario modificare la regolamentazione vigente.
Nella Relazione sono infine ricordati i poteri sanzionatori dell’Autorità in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento rilevanti.
In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento volte ad assicurare l’accesso a un Internet aperta, l’AGCOM può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 120.000 a € 2.500.000, ordinando l’immediata cessazione della violazione. Inoltre, in caso di violazione di talune disposizioni del Regolamento, l’Autorità può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato qualora riscontri, “ad un sommario esame”, la sussistenza di “motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti”.
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