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La WTO ha deciso sulla sospensione dei brevetti sui vaccini, permettendo ai Paesi in via di sviluppo di derogare ad alcune disposizioni dell’Accordo TRIPSIl 17 giugno 2022, l’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, di seguito “WTO”) ha adottato un’importante decisione relativa alla possibilità per i Paesi in via di sviluppo di derogare ad alcune disposizioni sui brevetti dell’Accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), al fine di ottenere un accesso più immediato ai vaccini.

Prima di entrare nel merito di tale decisione, è opportuno ripercorrere brevemente gli avvenimenti che hanno portato al raggiungimento di tale accordo e, in particolare, soffermarsi sulla richiesta avanzata nel mese di ottobre 2020, in occasione del Consiglio TRIPS della WTO, da parte di India e Sudafrica. Tali Stati, infatti, avevano formalmente domandato una sospensione temporanea, sorretta dall’eccezionalità delle circostanze, delle sezioni 1 (sul diritto d’autore), 4 (sui disegni e modelli industriali), 5 (sui brevetti) e 7 (sulla protezione delle informazioni riservate) dell’Accordo TRIPS.

In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i brevetti ed altri i diritti di proprietà intellettuale potessero rappresentare una barriera nell’accesso a vaccini, farmaci e dispositivi diagnostici per la lotta al Covid-19, soprattutto nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, i quali si trovavano a dover affrontare enormi difficoltà istituzionali e legali nell’utilizzare le flessibilità disponibili nell’accordo TRIPS, implicanti queste un iter macchinoso ed un lungo processo di importazione ed esportazione di prodotti farmaceutici.

Tale richiesta, nonché la decisione ivi in commento, si inseriscono nel solco di un lungo dibattito che ha visto coinvolti i maggiori esperti sul tema. In particolare, a sostegno della proposta di India e Sudafrica, è intervenuta una lettera firmata da 124 accademici, nella quale veniva rimarcato che i diritti di proprietà intellettuale non sono stati concepiti come diritti assoluti, ma, al contrario, sono concessi e tutelati a condizione che siano a servizio dell’interesse pubblico.

La decisione intervenuta in sede di WTO il 17 giugno 2022 si prefigge di derogare alcune disposizioni dell’accordo TRIPS, in particolare, gli articoli 28 e 31, che disciplinano, rispettivamente, i diritti esclusivi conferiti al titolare del brevetto, tra cui quello di vietare a terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto o il procedimento oggetto del brevetto e, dall’altro lato, gli usi senza il consenso del titolare.

In primo luogo, la decisione consente ai Paesi in via di sviluppo di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 28 dell’accordo TRIPS, attraverso l’utilizzo, senza il consenso del titolare, dell’oggetto di un brevetto (inteso come ingredienti e/o procedimenti) richiesto per la produzione e la fornitura di vaccini anti Covid-19. Ciò, può essere fatto non solo attraverso lo strumento delle licenze obbligatorie, bensì con qualsiasi strumento a disposizione nella legislazione dello Stato richiedente, come decreti emergenziali, ordini esecutivi, amministrativi e giudiziali, nonché autorizzazioni governative.

Per quanto concerne l’articolo 31 dell’accordo TRIPS, con tale decisione si è deciso di derogare alle disposizioni di cui alla lettera b), ossia all’onere in capo all’aspirante utilizzatore di adottare qualsiasi sforzo al fine di ottenere l’autorizzazione dal titolare del brevetto.

Altresì, viene derogata la disposizione di cui alla lettera f), infatti non è necessario che la richiesta sia necessariamente finalizzata all’approvvigionamento del mercato interno (“domestic market”) del Paese che lo autorizza. Su tale aspetto si era intervenuto anche a seguito della Dichiarazione di Doha nel 2001, a fronte degli interrogativi che una disposizione di tale specie aveva sollevato. Infatti, sancendo che “l’uso in questione è autorizzato prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza”, si rivelava uno strumento inefficace nei confronti degli Stati in difficoltà, i quali non solo non sarebbero stati in grado di attuare una produzione in loco del medicinale, ma questo non avrebbe potuto nemmeno essere esportato da uno Stato dotato di tale capacità produttiva. Dalle discussioni sorte a seguito della Dichiarazione di Doha, si era pervenuti a una proposta di emendamento dell’accordo, l’articolo 31-bis, atta ad inserire nel testo tale ipotesi di licenza obbligatoria, la quale è divenuta effettiva con la decisione del Consiglio dell’OMC del 30 agosto 2003.

Tornando alla recente decisione del WTO, per quanto concerne la determinazione dell’equo compenso di cui alla lettera h) dell’articolo 21 dell’accordo, vi è un rimando alle buone pratiche esistenti in caso di emergenze nazionali, pandemie o circostanze simili. Infine, la decisione rimarca l’onere nei confronti dei Paesi in via di sviluppo di compiere ogni ragionevole sforzo per evitare la riesportazione dei prodotti così importati nei loro territori.

In termini di tempistiche, i Paesi in via di sviluppo potranno applicare la decisione fino a cinque anni dalla sua adozione, salvo proroghe deliberate dal Consiglio Generale.

Per concludere, si può ritenere che una modifica di tale genere sia estremamente significativa a livello brevettuale, tanto da essere stata oggetto di critica sin dalla sua pubblicazione. Tuttavia, solo con il tempo si potrà avere un riscontro fattuale sulla effettiva utilità o meno di tale intervento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Possibili le licenze obbligatorie in caso di emergenza sanitaria nazionale”.

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