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È operativo da oggi, 27 luglio 2022, il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni che si estende anche ai numeri di cellulare e introduce nuove regole su telemarketing e posta cartacea.

Dopo un’attesa che dura ormai da quattro anni – scandita dall’adozione prima della legge di modifica del RPO, Legge 5 del 2018, poi del DPR attuativo 26/2022 e infine dalle consultazioni degli ultimi mesi – il nuovo RPO sarà finalmente attivo.

Obiettivo della riforma è imporre una stretta decisiva alle pratiche di telemarketing aggressivo e fornire agli utenti nuove modalità di tutela.

Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni?

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio pubblico gratuito che permette ai cittadini di opporsi all’utilizzo dei numeri di telefono (fissi e mobili) di cui sono intestatari e degli indirizzi postale presenti negli elenchi pubblici per finalità commerciali, pubblicitarie e di ricerca di mercato.

Istituito inizialmente nel 2010, con il D.P.R. n. 178/2010, il primo RPO è stato avviato dal 2011 per il marketing telefonico ed esteso poi con D.P.R. n. 149/2018 anche agli indirizzi postali. Dal 2018, il RPO è stato oggetto di una nuova riforma finalizzata ad estenderne l’ambito applicativo e a rafforzare gli obblighi per gli operatori di telemarketing.

Cosa cambia con il nuovo RPO per il telemarketing su numeri fissi e cellulari?

Le principali modifiche che sono state apportate con il nuovo Registro delle Opposizioni sono le seguenti:

  • l’iscrizione al RPO viene estesa a tutti i numeri di telefono, fissi (anche se non incluso in elenchi di abbonati) e cellulari;
  • l’utente potrà iscriversi attraverso tre modalità (via sito web, chiamando un numero verse o via email). Una volta effettuata l’iscrizione, potrà utilizzare nuove funzionalità, quali rinnovo dell’iscrizione e “revoca selettiva” dell’iscrizione anche solo nei confronti di una o più società;
  • come in precedenza, con l’iscrizione al RPO gli utenti esercitano il diritto di opposizione al trattamento del proprio numero di telefono per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l’impiego del telefono (i.e. telemarketing). Tuttavia, con il nuovo RPO, l’iscrizione del numero comporterà anche la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dall’utente per finalità di telemarketing. Come unica eccezione: rimarranno validi i consensi prestati nell’ambito di un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni;
  • l’iscrizione al RPO coprirà le chiamate di telemarketing effettuate sia con l’impiego di operatore, sia senza operatore (c.d. robo call);
  • in caso di cessione dei dati a terzi, il cedente dovrà interrogare il RPO al momento della cessione e non cedere i contatti degli individui che si sono iscritti al registro;
  • gli operatori, a meno di non ricadere nell’eccezione descritta, non potranno quindi più avvalersi del consenso rilasciato dall’utente, ma saranno tenuti in ogni caso a consultare il RPO prima di ogni campagna di telemarketing (e in ogni caso mensilmente).

Questa ultima modifica è decisamente onerosa, anche perchè al momento non sembrerebbe possibile iscriversi al RPO tramite un intermediario (e.g. una agenzia di marketing), il che vuol dire che vuole dire che qualsiasi azienda coinvolta in attività di telemarketing dovrà iscriversi.

Cosa cambia con il nuovo RPO per la posta cartacea?

L’applicazione del RPO rimane estesa anche alla posta cartacea (estensione già introdotta con d.p.r. 149/2018 e ora mantenuta nel nuovo RPO). Gli utenti possono infatti continuare a iscrivere il proprio indirizzo di posta per opporsi alla ricezione di pubblicità anche via cartacea.

Si nota tuttavia un disallineamento tra la Legge 5 del 2018, che non fa menziona della posta cartacea, e il dpr 26/2022 attuativo di tale legge, che prevedendo le regole operative del nuovo RPO mantiene i riferimenti alla posta cartacea e sembra quindi estendere alcune delle previsioni della Legge 5/2018 anche a quest’ultima.

Rimangono tuttavia importanti zone grigie. In particolare, sarebbe utile un chiarimento circa l’applicabilità anche per le comunicazioni di marketing tramite posta cartacea dell’eccezione sulla validità dei consensi, precedenti all’iscrizione al registro, in costanza di rapporto contrattuale prevista espressamente per il telemarketing. Inoltre, rimangono alcuni nodi da sciogliere rispetto alle modalità di interrogazione del RPO in caso di marketing tramite posta cartacea fatto da terzi, che non siano parte del rapporto contrattuale con l’utente.

Come iscriversi al nuovo RPO?

Il sito del RPO mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di iscrizione:

  • Web – Accedendo alla funzione “Iscriviti” presente nel sito e compilando le rispettive schede
  • Telefono – Chiamando dal numero che si intende iscrivere il numero verde 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari,
  • Email – Compilando il modulo RPO di “Iscrizione” con i dati richiesti che deve essere inviato direttamente (mediante funzione “Invio” presente nel modulo) oppure salvato e inviato all’indirizzo e-mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Le aree grigie di una normativa tutta italiana

Infine, un’area di interesse riguarda la compatibilità delle previsioni della Legge 5 del 2018 sulla revoca automatica del consenso dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il GDPR che non prevede questa meccanica e, in qualità di norma comunitaria di diretta applicabilità, dovrebbe prevalere. Sarà curioso comprendere se la questione sarà sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia europea e gli eventuali risvolti della stessa.

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