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Con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato il regime del doppio binario tra sanzione amministrativa e penale previsto dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) incostituzionale perchè incompatibile con il diritto del ne bis in idem di cui all’art. 649 del Codice di Procedura Penale, esprimendosi così su principi che, sebbene possano apparire di portata generale, sono in grado di mettere in discussione l’intero regime sanzionatorio previsto dalla legge sul diritto d’autore.

In tale occasione, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di natura punitiva, ormai definitivamente concluso.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con ordinanza del 17 giugno 2021 dal Tribunale di Verona, Sezione Penale. Il caso in esame ha visto coinvolto il titolare di una copisteria che era stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per aver abusivamente fotocopiato dei libri di testo; tuttavia, per la medesima condotta la legge autorale prevede altresì una pena detentiva e una multa. Per questo motivo, l’interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale. Ecco che, il Giudice, inviando gli atti alla Corte Costituzionale, chiedeva a quest’ultima di verificare se la sottoposizione a suddetto processo violasse il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 della Convenzione europea.

Nel valutare la questione, la Corte anzitutto ha precisato che il principio del doppio binario nel diritto d’autore il c.d. ne bis in idem – quale diritto fondamentale della persona, così come previsto dalle norme CEDU e dalla CDFUE – è volto a scongiurare le sofferenze e i costi determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali una persona sia già stata giudicata, indipendentemente dall’esito positivo o negativo del procedimento stesso. Al fine di accertare l’applicabilità di tale istituto, la Corte ha sottolineato come non sia rilevante la qualificazione della procedura come “penale” da parte dell’ordinamento interno, bensì la sua natura sostanzialmente punitiva, da apprezzarsi secondo i c.d. “criteri Engel” elaborati dalla CEDU.

Nel caso di specie, la Corte ha quindi riconosciuto il carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore e ha, poi, escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti.

Applicando questi criteri, la Consulta è arrivata a concludere che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174 bis LDA persegue le medesime finalità generalpreventive della sanzione penale di cui all’art. 173 ter LDA e che, d’altra parte, non esistono allo stato meccanismi volti a coordinare i due procedimenti o a evitare che la medesima condotta venga punita in modo sproporzionato. Pertanto, al fine di risparmiare sofferenze e costi ingiustificati in capo alla persona interessata, la Corte ha ritenuto necessario che il procedimento penale dovesse concludersi non appena la sanzione amministrativa già irrogata fosse diventata definitiva.

Ad ogni modo, la Corte ha sottolineato che la soluzione così introdotta, seppur necessaria per evitare la violazione del diritto fondamentale dell’imputato nell’eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo, non può considerarsi sufficiente a rendere razionale il sistema, che allo stato attuale consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo.

Da qui, l’invito rivolto al legislatore affinché intervenga per rimodulare la disciplina in modo tale da poter assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un’auspicabile riconsiderazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla stregua dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e dalla stessa Corte Costituzionale.

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