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L’AGCM ha pubblicato la relazione di attività 2022 con la menzione di alcuni interventi a tutela dei consumatori in ambito di servizi digitali e piattaforme social analizzando i profili di vessatorietà.

Lo scorso 18 luglio 2022, Roberto Rustichelli, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha presentato la relazione annuale 2022 sull’attività svolta durante il 2021 sino al 31 marzo 2022. Tra i numerosi temi affrontati nella relazione AGCM, a catturare l’attenzione sono stati alcuni degli interventi dell’Autorità a tutela dei consumatori in ambito di servizi digitali e piattaforme social per i profili di vessatorietà di alcune previsioni contrattuali.

Nel primo settore, l’AGCM ha condotto tre procedimenti concernenti profili di vessatorietà di alcune clausole presenti nei moduli contrattuali predisposti per l’utilizzo del servizio di cloud da parte di alcuni Big del settore. Al termine dei procedimenti, tutti i protagonisti delle vicende hanno adottato e formulato nuove clausole, eliminando i profili problematici riscontrati dall’Autorità.

Gli elementi di vessatorietà ravvisati dall’Autorità nella relazione hanno riguardato, essenzialmente, quattro profili. Il primo attinente all’esclusione di responsabilità del fornitore del servizio per danni derivanti da una fornitura inadeguata dei servizi (anche qualora tali danni siano attribuibili al fornitore stesso), la limitazione di responsabilità rispetto a perdite e danni prevedibili dovuti a una mancata applicazione di normale diligenza e perizia e, infine, la violazione di clausole vessatorie inserite nel contratto concluso con l’utente. In secondo luogo, sono state considerate vessatorie la sospensione o interruzione unilaterale dei servizi in assenza di una puntuale indicazione di come e quando l’utente verrà informato di ciò e della impossibilità conseguente di opporsi alla decisione del fornitore, nonché l’assenza di un obbligo di specificare i motivi e le tempistiche per l’esportazione dei dati. Inoltre, è stata qualificata come vessatoria la modifica unilaterale di termini e condizioni contrattuali senza che sussistano i giustificati motivi richiesti dal contratto e senza che ne fosse data adeguata e precisa comunicazione all’utilizzatore. E infine, la relazione ha ravvisato un ultimo profilo vessatorio nell’obbligo imposto ai consumatori italiani di aderire a condizioni contrattuali redatte in lingua inglese e di accettarle come uniche applicabili in caso di controversie, anche in caso fossero più sfavorevoli.

Un ulteriore e simile intervento dell’Autorità si è avuto rispetto a condizioni di servizio di una famosa piattaforma social, dove, anche in questo caso, è stata ravvisata vessatorietà per alcune clausole determinanti un significativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali a carico dei consumatori. Le clausole in questione erano, inoltre, formulate secondo modalità piuttosto ambigue, considerata anche la giovane età degli utenti della piattaforma e, a seguito dell’intervento dell’AGCM, ne è già stata presentata una nuova versione. Esse, in particolare, riguardavano, inter alia, modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi, la risoluzione contrattuale e le rinunce degli utenti ai diritti sui contenuti pubblicati sulla piattaforma stessa.

Su di un simile argomento, è possibile revisionare i contenuti “Le modifiche al Codice del Consumo e come impattano le aziende”.

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