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Il Capo III della Direttiva Copyright, recepita lo scorso novembre con il Decreto Legislativo n. 177/2021, introduce importanti novità in materia di trasparenza e remunerazione adeguata ed equa per gli autori e per gli artisti interpreti ed esecutori.

 

Nel 2018 la Mosta del Cinema di Venezia era stata l’occasione, per moltissimi autori e registi, di far sentire la propria voce chiedendo che il dibattito allora in corso sulla Direttiva Copyright tenesse in considerazione anche le esigenze del settore audiovisivo.

 

Nella petizione firmata, tra gli altri, da Jacques Audiard, Mike Leigh, e Paolo Sorrentino, si leggeva: “Noi, autori dell’audiovisivo, abbiamo assolutamente bisogno che la Direttiva venga adottata per tempo, in modo tale da poter garantire la libertà d´espressione e l´indipendenza dei creatori di contenuti e i diritti degli autori. Il principio di un compenso equo e proporzionato, misure efficaci sulla trasparenza delle utilizzazioni e un sistema di adeguamento dei contratti possono fare una grande differenza. Con questi provvedimenti, la Direttiva migliorerà la nostra condizione all´interno dell´industria, e aprirà la strada ad un necessario diritto europeo alla remunerazione per l’utilizzo on-demand delle opere audiovisive“.

 

Ebbene, quattro anni dopo, in occasione della 79° Mostra del Cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia, possiamo finalmente esaminare gli effetti del recepimento della Direttiva Copyright in Italia – in particolare del Capo III –  avvenuto lo scorso novembre con il Decreto Legislativo n. 177/2021. Risultato di tale recepimento è un sistema remunerativo piuttosto complesso, le cui principali caratteristiche sono descritte di seguito.

 

Anzitutto, perno della nuova disciplina è il rinnovato art. 107 della legge sul diritto d’autore, il quale oggi prevede, al secondo comma, che gli autori, gli adattatori di dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti o esecutori, compresi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni, hanno diritto (direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti a cui hanno conferito un adeguato mandato) a una remunerazione che sia (i) adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti e (ii) proporzionata ai proventi che derivano dal loro sfruttamento. Ciò  anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84 relativi alla remunerazione di autori e artisti nelle opere cinematografiche.

 

Secondo la nuova disciplina, dunque, il sistema sino ad oggi prevalente della remunerazione forfettaria, diventa residuale, potendo trovare applicazione solo quando il contributo dell’autore o dell’artista all’opera sia di natura meramente accessoria e i costi delle operazioni di calcolo siano sproporzionati rispetto allo scopo. In tutti gli altri casi, la remunerazione deve inderogabilmente tener conto del valore dei diritti concessi e dei proventi derivanti dal loro sfruttamento.

 

Inoltre, qualora la remunerazione concordata si riveli, a distanza di tempo, sproporzionatamente bassa rispetto ai ricavi che nel frattempo sono derivati dallo sfruttamento dell’opera, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, avranno altresì il diritto di vedersi riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, adeguata ed equa (art. 110-quinquies della legge sul diritto d’autore).

 

Sul punto, occorre però ricordare che, accanto alle nuove norme, il legislatore ha mantenuto – con qualche problema di coordinamento – tutte le remunerazioni già previste ex lege (ad esempio, i compensi degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi ex articolo 84-bis della legge sul diritto d’autore, i compensi a favore di autori ed artisti per le opere cinematografiche ed assimilate ex articoli 46-bis e  84 della legge sul diritto d’autore, ecc.).

 

Quanto agli obblighi di trasparenza, il nuovo articolo 110-quater della legge sul diritto d’autore prevede che l’entità a cui sono trasferiti i diritti o il licenziatario fornisca regolarmente, e almeno una volta ogni 6 mesi, agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e sulla remunerazione dovuta. Le informazioni oggetto di comunicazione sono elencate in dettaglio dalla norma e prevedono, tra l’altro, anche l’identità di eventuali sub-licenziatari, nonché informazioni sui ricavi generati dal merchandising. Inoltre, con specifico riferimento ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (ad esempio, Youtube), la legge impone altresì di fornire ad autori e artisti il numero di acquisti, di visualizzazioni e di abbonamenti.

 

Sull’adempimento di tali obblighi vigila l’Agcom che, in caso di violazione, dovrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima della notifica del reclamo, mentre non trovano applicazione le ipotesi di pagamento in misura ridotta previste dalla Legge 689/1981. In ogni caso, la mancata comunicazione delle informazioni rilevanti costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso a favore degli aventi diritto.

 

Infine, un ruolo di spicco è stato attribuito all’Agcom, anche se indicazioni più dettagliate sul punto verranno resi noti con un regolamento non ancora pubblicato. In particolare, l’Agcom potrà risolvere le eventuali controversie relative agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinques, a discrezione delle parti e in alternativa all’autorità giudiziaria. Inoltre, all’Agcom è stato attributo il potere di determinare il compenso adeguato e proporzionato in mancanza di un accordo tra le parti e, con riferimento ai servizi di video-on-demand, di  coadiuvare le parti in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo di licenza per lo sfruttamento de diritti.

 

Il nuovo sistema introduce pertanto novità significative per gli autori ed artisti, che si vedono riconosciuto un maggiore potere contrattuale e il diritto a compensi equi non più forfettari (almeno di regola), ma rende altresì incerto il panorama in cui si troveranno ad operare i produttori, che potrebbero vedersi avanzare richieste di adeguamento economico anche a distanza di molti anni.

 

Su un simile argomento, può essere interessante il seguente articolo: “Linee guida UE sulla disciplina per i fornitori di servizi Internet ai sensi della Direttiva Copyright”.

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