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La Cassazione ha deciso in materia di proteggibilità ai sensi del diritto d’autore di una collezione di collane, valutando i presupposti di carattere creativo e valore artistico.

In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è trovata a decidere sulla possibilità di qualificare una serie di collane facenti parte di una collezione registrata come opera creativa nel Registro delle opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore, tenuto presso il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, quali “opere di disegno industriale”, soggetta alla tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore esclusivamente nel caso in cui sussistano i requisiti di carattere creativo e valore artistico postulati dall’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore.

La collezione di collane in questione fu commercializzata dapprima con le vendite a dettaglio, e successivamente all’ingrosso e nel corso di specifiche fiere dedicate ai negozianti, prima di essere registrata, come detto, presso il Registro tenuto dal Mibact.

La società detentrice dei diritti di esclusiva sulla menzionata collezione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, una società concorrente, ritenendola responsabile di aver indebitamente commercializzato delle collane identiche a quelle appartenenti alla propria collezione. Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano aveva condannato la convenuta alla pena detentiva prevista per la fattispecie di reato di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lettera a della legge sul diritto d’autore.

In secondo grado, invece, la Corte di Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, assolvendo l’imputata per l’insussistenza del fatto.

La Corte d’Appello non aveva condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado – che aveva qualificato la collezione come opera d’arte figurativa similare, conseguentemente meritevole della tutela prevista dall’articolo 2 n. 4 della L.d.A., ritenendola contraddistinta dall’applicazione di idee originali riguardo la forma, i materiali e sopratutto considerandone la versatilità – sostenendo invece che la collezione non fosse rientrante nei beni tutelati dalla disciplina autoriale per carenza del requisito di creatività.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano escluso la possibilità che le collane potessero essere tutelate alla luce dell’articolo 2 n. 10 L.d.A., ai sensi del quale meritevoli di tutela sono “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

In questo caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente escluso anche la possibilità che le collane rientrassero nei beni tutelabili ai sensi dell’articolo 2, n. 4 della L.d.A., in quanto le stesse non erano opere di arte figurativa realizzate in esemplari unici o di limitatissimo numero, ed ha escluso più in generale la tutelabilità delle collane alla luce della mancata dimostrazione del carattere artistico delle stesse, nonostante i numerosi fatti allegati al ricorso al fine di dimostrare tale elemento, rigettando infine il ricorso proposto.

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