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Con sentenza del 20 settembre 2022, resa all’esito delle cause riunite C-793/19 e C-794/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato che il diritto UE osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata, a titolo preventivo, dei dati relativi al traffico e all’ubicazione riguardanti i servizi di comunicazione elettronica per finalità di lotta alla criminalità grave e prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza.

La sentenza trae origine dalla questione pregiudiziale – sollevata nel corso di un procedimento di appello dinanzi alla Corte amministrativa federale tedesca – con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto UE delle previsioni della disciplina tedesca in materia di telecomunicazioni che impongono, salve talune eccezioni, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la conservazione generalizzata e indiscriminata di gran parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione degli utenti finali di tali servizi, prevedendo un periodo di conservazione di varie settimane, ai fini del perseguimento dei reati gravi o della prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale.

Il procedimento giudiziale in cui è stata sollevata la questione pregiudiziale è stato promosso da due fornitori di servizi di comunicazione elettronica tedeschi i quali hanno contestato che le predette previsioni fossero incompatibili con il diritto dell’Unione europea.

In particolare, la Direttiva 2002/58/CE prevede, tra l’altro, che gli Stati Membri siano tenuti ad assicurare, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazioni e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei dati relativi al traffico. La medesima Direttiva stabilisce però anche la possibilità per gli Stati Membri di adottare disposizioni legislative che deroghino a tale principio, qualora la misura in deroga adottata sia necessaria, opportuna e proporzionata per la salvaguardia della sicurezza nazionale (ossia dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati. Ai sensi della Direttiva, gli Stati Membri possono dunque adottare misure legislative che prevedano che i dati relativi alle comunicazioni elettroniche siano conservati per un periodo di tempo limitato ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi.

Pronunciandosi sulla questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha anzitutto confermato il principio secondo cui il diritto UE – e, in particolare, la richiamata Direttiva 2002/58/CE – “osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione”.

La Corte di Giustizia ha però anche precisato, ponendosi nel solco di precedenti pronunce, che la Direttiva, letta alla luce dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a misure legislative nazionali che consentono, “a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale”, il ricorso a un provvedimento di ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione di procedere a una “conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione”, a condizione che:

  1. l’ingiunzione sia adottata in “situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile”;
  2. il provvedimento di cui all’ingiunzione possa essere oggetto di un “controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l’esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste”;
  3. l’ingiunzione sia “emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario” ancorché “rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia in merito alla conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche”.

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