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Il 18 ottobre 2022, il Garante privacy ha comunicato di aver dato avvio ad una serie di verifiche a seguito di alcune segnalazioni concernenti la comparsa di cookie wall per accedere a contenuti online e, di conseguenza, monetizzare i dati di alcuni siti editoriali.

Gli editori stanno progressivamente adottando la pratica del consenso al tracciamento come moneta di scambio per servizi e prodotti online, alternativamente al pagamento di una vera e propria somma di denaro (paywall). Le testate giornalistiche online scelgono sempre più frequentemente di basare gli introiti sulla pubblicità personalizzata, considerando i dati personali degli utenti internet a tutti gli effetti come una controprestazione contrattuale.

La questione della monetizzazione dei dati non è nuova nel panorama europeo, tanto che il concetto di “do ut data” ha già avuto modo di sollevare dibattiti. Il tema infiamma gli internauti sulla scia dell’approccio liberista del legislatore europeo, il quale, con la direttiva UE 2019/770 che è stata implementata nel Codice del Consumo, sembrerebbe ammettere la possibilità (circostanziata) di pagare con i dati, assimilandoli ad una valuta. Questa pratica deve essere però resa chiara agli utenti, ed infatti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana si è pronunciata nel febbraio 2021, stabilendo che Facebook (ndr “Meta”) non poteva definire il proprio servizio come gratuito. Secondo l’AGCM, si tratterebbe di una classificazione fuorviante, posto che la big tech in questione utilizza i dati dei propri utenti per finalità commerciali, vendendoli a terzi.

Il corrispettivo per poter fruire di contenuti web protetti da cookie wall si sostanzia nell’accettazione di meccanismi di tracciamento non solo tecnici, ma anche di profilazione e terze parti, il che però va a scapito della libertà consensuale manifestata. Quanto libero può definirsi un consenso dato davanti all’alternativa “take it or leave it” propria di un cookie wall? Il requisito richiesto dall’articolo 4 del GDPR al punto 11 sembra scontrarsi con la concezione odierna del dato personale, che abbandona progressivamente l’idea di diritto fondamentale alla tutela della vita privata, per abbracciare la realtà per cui, de facto, l’economia digitale si nutre della mercificazione dei dati degli utenti (data economy). Costituendo ormai un’industria a sé, l’Adtech (Advertisement Technology) fa tremare le basi su cui si fonda l’idea di diritti umani consolidata nel tempo, ipotizzando un vero e proprio diritto di proprietà sui dati personali, da poter allora vendere e scambiare al pari del denaro.

Il Garante privacy italiano aveva già avuto modo di esprimersi sul tema dei cookie wall lo scorso luglio 2021, dichiarandolo illecito, salva una verifica da farsi caso per caso. L’ammissibilità dei cookie wall è subordinata alla «possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del Regolamento». Perché il cookie wall possa essere considerato in linea con la disciplina vigente, il trattamento dei dati così raccolti sui siti editoriali dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente e il consenso deve essere libero.

In attesa di maggiori chiarimenti sul tema da parte del Garante italiano, è possibile ispirarsi ai vicini francesi per alcuni criteri guida su come trattare i cookie wall. Il CNIL (Autorità nazionale francese per la protezione dei dati) è intervenuta individuando alcuni elementi di valutazione, dopo che il Consiglio di Stato francese si era espresso nel giugno 2020 contro un’interdizione totale dei cookie wall, optando per un approccio più cauto, basato su un apprezzamento della libertà del consenso, alla stregua del modus operandi italiano.

Secondo il CNIL, i fattori da tenere in considerazione sarebbero i seguenti:

  1. l’utente che opta per negare il consenso al tracciamento ha a disposizione un’alternativa equa e reale per accedere comunque al contenuto?
  2. le tariffe dell’alternativa a pagamento hanno un prezzo ragionevole?

Molte questioni rimangono ancora scoperte, ad esempio, qualora l’utente preferisca il pagamento ai cookie wall, in che misura sarà possibile esporlo comunque ad attività di tracciamento? Il consenso ai cookie potrà essere verosimilmente richiesto rispetto alla visualizzazione di contenuti che sono ospitati da siti terzi (ad esempio video) o nel caso di plug-in di rimando a social media per la condivisione di contenuti. Agli esperti privacy viene allora richiesto di gestire con cura il tema, evitando di passare da una totale chiusura ad un’ottica di monetizzazione estrema del dato. Gli occhi rimangono puntati sul legislatore europeo ed il futuro regolamento ePrivacy, attendendo indicazioni più precise in materia per uniformità d’approccio a livello dell’Unione Europea.

Su simili argomenti, può essere interessante l’articolo “Infografica – Nuovi obblighi privacy introdotti dal Garante sui cookie”.

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