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La tokenizzazione di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento DLT sarà possibile a inizio 2023 grazie alla recente adozione delle linee guida ESMA.

Il 2 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/858 conosciuto anche come il Regolamento DLT. Ai sensi del Regolamento DLT, per alcune infrastrutture di mercato sarà possibile chiedere l’esenzione, seppur temporanea, da alcuni dei requisiti previsti dalla normativa dell’Unione nell’ambito dei servizi finanziari, permettendo così la negoziazione di strumenti finanziari tokenizzati.

Tale approccio, secondo quanto previsto ai sensi del Considerando 6 del Regolamento DLT, consentirà lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e, più in generale, di quello della tecnologia blockchain. L’attività di tokenizzazione, infatti, si basa su una logica decentralizzata e disintermediata, diametralmente opposta rispetto a quella su cui sono basate le attuali infrastrutture di mercato. Infatti, la normativa prevista in ambito di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività. Per questo motivo, è stato osservato che la normativa applicabile relativa ai servizi finanziari tradizionali contiene disposizioni che possono precludere o limitare l’utilizzo di DLT nella fase di (i) emissione; (ii) negoziazione; e (iii) regolamento degli strumenti finanziari tokenizzati. Il Regolamento DLT si pone dunque l’obbiettivo di fornire agli operatori dei mercati finanziari un ambiente sicuro e protetto al fine di testare e sperimentare soluzioni basate su tecnologia DLT, garantendo al contempo che tali soluzioni siano conformi alla normativa UE in materia di servizi finanziari.

Il mercato della tokenizzazione di strumenti finanziari DLT

La tokenizzazione è il processo di conversione dei diritti relativi a un certo bene in un token digitale che può essere memorizzato, trasferito e gestito su una blockchain o su un altro Distributed Ledger Technology (DLT). Tale processo può essere applicato a un’ampia gamma di beni, tra cui beni finanziari come titoli, materie prime e valute; beni fisici come immobili e opere d’arte; e beni immateriali come proprietà intellettuale e dati personali.

La crescita del mercato della tokenizzazione si basa su diversi fattori, tra cui ladozione di blockchain e DLT;la crescita del settore relativo alla finanza decentralizzata (DeFi) e dei Non-Fungible Token (NFT); nonché il generale interesse per la proprietà e il commercio di asset digitali. In tal senso, il mercato della tokenizzazione continuerà a crescere e ad evolversi con l’aumento degli asset tokenizzati e con l’affinamento delle tecnologie DLT impiegate per il processo di tokenizzazione di asset.

È difficile fornire numeri specifici sulle dimensioni e sulla crescita del mercato della tokenizzazione, poiché si tratta di un settore relativamente nuovo e in rapida evoluzione. Inoltre, il mercato è decentralizzato e disperso, il che lo rende difficile da tracciare e misurare con precisione. Tuttavia, alcune stime dimostrano che il mercato relativo alla tokenizzazione crescerà fino a 39,7 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 54,7% nel periodo di previsione considerato (2020-2025).

Tale previsione sembrerebbe essere in linea con quanto dichiarato pubblicamente dall’amministratore delegato di una delle società di investimento più grandi al mondo, secondo cui “la prossima rivoluzione dei mercati è la tokenizzazione”.

Il turning point per la tokenizzazione e il relativo mercato potrebbe arrivare con il 2023 e gli anni avvenire, anche per l’entrata in vigore in EU della normativa applicabile i.e. il Regolamento DLT, che disciplinerà il settore attraverso esenzioni temporanee dei regimi ordinari al fine di far sì che “l’Unione Europea sia in grado di svolgere un ruolo di leadership per quanto riguarda gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività (Considerando 7) e che tale mercato, nonché la tecnologia sottostante, possa trovare un ampio margine di sviluppo. In tal senso, sono state recentemente emanate le linee guida per le richieste di autorizzazione ad operare un’infrastruttura di mercato DLT.

Linee guida ESMA per la richiesta di autorizzazione a gestire un’infrastruttura di mercato DLT

Tra i mesi di luglio e settembre 2022 si è svolta una consultazione pubblica per l’emanazione delle linee guida su moduli, formati e modelli standard per la richiesta di autorizzazione a gestire un’infrastruttura di mercato DLT e il 15 dicembre 2022 sono state pubblicate le suddette linee guida da parte dell’European Securities and Markets Authority (ESMA) – applicabili dal 23 marzo 2023. Entro due mesi dalla loro pubblicazione, le diverse autorità di controllo nazionali dei singoli Stati Membri dovranno chiarire se si conformeranno alle direttive impartite da ESMA e, in caso contrario, specificare le ragioni per l’eventuale mancata conformità. Alle condizioni stabilite dal Regolamento DLT, sarà possibile operare una delle tre infrastrutture di mercato DLT previste dal Regolamento DLT, in particolare:

  1. sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT);
  2. sistema di regolamento DLT (SS DLT); e
  3. sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT).

Le infrastrutture di mercato sopra citate, relative ai servizi di negoziazione e post-negoziazione, sono basate sulla tecnologia a registro distribuito. Le infrastrutture di mercato DLT permetteranno la negoziazione o registrazione soltanto di quei strumenti finanziari DLT su un registro distribuito. Per strumenti finanziari DLT si intendono tutte quelle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e che sono emesse, trasferite e conservate in un registro distribuito.

Al fine di completare la richiesta per operare in tali infrastrutture, l’autorità competente dovrà chiarire precisamente le modalità per l’inoltro della richiesta. La richiesta di autorizzazione comporta la comunicazione delle seguenti informazioni:

  • dati del richiedente (e.g. ragione sociale, infrastruttura di mercato designata, dati di contatto etc.); e
  • tutte le informazioni richieste al fine di poter operare un DLT MTF, SS oppure TSS (e.g. aspetti tecnici relativi all’implementazione del DLT e del processo di tokenizzazione, l’eventuale presenza di meccanismi di risoluzione delle controversie etc.)

In tal senso, una parte della richiesta è composta dalla descrizione dell’infrastruttura IT e dalla serie di misure di cybersecurity impiegate dal richiedente per la tokenizzazione di asset finanziari ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento DLT.

Infine, è necessario riportare una descrizione della ragione per la quale viene richiesta una o più esenzioni ai sensi della normativa applicabile in materia di servizi finanziari. In particolare, il richiedente dovrà dimostrare che la richiesta di esenzione è:

  • proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia DLT o blockchain; e
  • limitata alla relativa infrastruttura di mercato (MTF e SS).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Cassazione si pronuncia sulla qualifica dei crypto asset come prodotti finanziari”.

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