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L’AGCM ha pubblicato impegni per un presunto abuso di dipendenza economica in un contratto di franchising verso i propri rivenditori.

Lo scorso 2 novembre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento 30351 ha pubblicato gli impegni presentati da una nota azienda di moda nell’ambito di un’istruttoria per un presunto abuso di dipendenza economica nel rapporto di franchising che lega l’azienda ai suoi rivenditori. L’AGCM ha ritenuto che gli impegni assunti siano idonei a risolvere i dubbi sollevati in sede di procedimento di avvio dell’istruttoria.

In particolare, il 17 novembre 2020, seguito di alcune segnalazioni di uno dei franchisee, era stata aperta un’istruttoria rispetto ad alcune condotte tenute dal franchisor e clausole contenute nei contratti di franchising avrebbero ostacolato, se non addirittura impedito, lo svolgimento in utile dell’attività aziendale, sino a causarne la cessazione”.

A parere dell’AGCM, sebbene inizialmente fosse potenzialmente configurabile una dipendenza economica alla luce degli impegni economici e oneri gravanti in capo al segnalante tali da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti, è successivamente emerso che tale dipendenza economica sarebbe stata causata, nel caso di specie, da alcuni elementi strettamente connessi alle caratteristiche e comportamenti dello specifico rivenditore. La questione assumerebbe, rilievo, tuttavia, rispetto al tema della concorrenza, detenendo il franchisor una solida posizione nel settore dell’abbigliamento in Italia.

Le molteplici misure proposte dal franchisor per appianare le problematiche nascenti dai contratti con i propri riveditori hanno ad oggetto svariate aree, tra cui (1) l’eliminazione della ricognizione del debito e della procedura di sospensione delle forniture in caso di inadempimento dell’affiliato, (2) budget e formazione degli ordini, (3) riassortimento dei prodotti, (4) condizioni generali di vendita, (5) fasi conclusive del rapporto e (6) recesso per l’affiliato.

  1. Con riferimento al primo aspetto, il franchisor osserva come il contratto di affiliazione commerciale standard preveda un allegato per la ricognizione dell’eventuale posizione debitoria dell’affiliato qualora quest’ultimo già intrattenga rapporti commerciali con il Tale ricognizione rappresenterebbe una mera fotografia dello stato del debito del rivenditore al momento della migrazione nella rete di franchising, e dunque legittima ed irrilevante ai fini del procedimento. Rispetto a ciò e rispetto all’asserita mancanza di chiarezza delle procedure di sospensione delle forniture in caso di inadempimento da parte del franchisee ai propri obblighi di pagamento, l’affiliante si è impegnato a (i) rimuovere l’allegato summenzionato e non richiedere il rilascio di alcuna forma ulteriore di ricognizione di debito nel contesto del contratto standard di affiliazione, (ii) separare la gestione delle pendenze debitorie esistenti tra il singolo punto vendita in base al contratto di affiliazione ed eventuali altri rapporti contrattuali esistenti a diverso titolo con l’affiliante, (iii) introdurre una procedura che chiarisca le modalità di eventuale sospensione delle forniture in caso di inadempimento nei pagamenti relativi il rapporto di franchising.
  2. Rispetto alla predisposizione di un budget e alla formazione degli ordini, le preoccupazioni del segnalante si concentravano sull’asserita imposizione da parte del franchisor di budget sovrabbondanti e destinati ad alimentare in maniera eccessiva i magazzini, al fine di traslare il rischio di invenduto delle singole stagioni sui È stato tuttavia chiarito che nella clausola in esame è previsto che il budget sia comunicato dal franchisee al franchisor, senza alcuna ingerenza nella sua definizione. Considerate le preoccupazioni nate da alcuni riferimenti residui al budget in alcune clausole del contratto standard, il franchisor si è impegnato a rimuovere ogni riferimento contrattuale ad esso, chiarendo in questo modo che gli ordini di acquisto predisposti liberamente dal franchisee costituiscono l’unico riferimento qualitativo e quantitativo rispetto alla fornitura della merce. Rispetto, poi, all’asserita ingerenza da parte del franchisor nella predisposizione degli ordini, è stato rilevato che il contratto standard non prevede obblighi minimi di acquisto o obblighi di mantenimento di predeterminati quantitativi di merce in magazzino. In ogni caso, al fine di evitare ogni fraintendimento, il franchisor si è impegnato a (i) continuare a non prevedere alcun obbligo di acquisto minimo per l’affiliato, (ii) prevedere la facoltà per il franchisee di procedere al riassortimento della merce in corso di stagione, (iii) precisare nel contratto la piena discrezionalità quantitativa e qualitativa del franchisee, chiarendo altresì le tempistiche di invio degli ordini di acquisto e la loro revocabilità fino a quando il franchisee non abbia conoscenza della loro accettazione da parte del franchisor, e (iv) introdurre una policy predeterminata per il processo di invio e accettazione degli ordini di acquisto.
  3. Il sistema di riassortimento automatico previsto nei contratti standard di affiliazione era stato oggetto dell’attenzione dell’AGCM, poiché potenziale manifestazione di squilibrio nei rapporti tra il franchisor e i propri affiliati. Tale sistema, si fonderebbe su valutazioni per lo più funzionali all’ottimizzazione della strategia commerciale del franchisor, tali da imporre l’acquisto di determinate quantità di prodotti e privando il franchisee di qualsiasi facoltà decisionale e di controllo. Pertanto, l’affiliante si impegna a (i) creare un magazzino di merce per fare fronte a eventuali riassortimenti che si rendano necessari in corso di stagione, (ii) eliminare il meccanismo di riassortimento automatico, e (iii) prevedere nel contratto standard la facoltà per l’affiliato di effettuare un riassortimento inoltrando ordini di acquisto aggiuntivi.
  4. Nelle condizioni generali di vendita alcune clausole sarebbero apparse idonee a condizionare l’attività del franchisee secondo la volontà del franchisor. In particolare (i) alcuni termini di consegna con efficacia meramente indicativa a favore del franchisor, che quest’ultimo si impegna a rispettare in via perentoria, salvo le previsioni di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c.; (ii) il divieto di rifiuto della merce da parte dell’affiliato in relazione al quale il franchisor si impegna ad applicare la disciplina codicistica senza pregiudicare la facoltà del franchisee di esercitare i propri diritti derivanti dalla garanzia per vizi della cosa venduta come acquirente, e (iii) la limitazione di garanzia, rispetto alla quale il franchisor decide di mantenere un termine decadenziale superiore alla previsione codicistica per denunciare vizi della merce acquistata.
  5. Con riferimento alle fasi conclusive del rapporto, il rischio di squilibrio era da ravvisarsi al termine del contratto al momento del possibile riacquisto di arredi e altri beni di proprietà del franchisee funzionali all’allestimento del negozio, acquistati con ingenti investimenti e senza possibilità di utilizzo in altri contesti. Tuttavia, è apparso sia che tali investimenti fossero di valore contenuto, ragionevole e integralmente ammortizzabile dal franchisee, stante la durata del rapporto contrattuale, che alcuni arredi e/o materiali possono essere utilizzati presso lo stesso punto vendita anche se sotto altri Il franchisor, in ogni caso, si è impegnato a richiedere il loro riacquisto al valore corrente di mercato, con accollo di costi di rimozione e trasporto.
  6. Infine, in merito al diritto di recesso dell’affiliato, sebbene non fossero state sollevate specifiche contestazioni a riguardo, il franchisor si è impegnato a modificare il contratto standard per riconoscere tale diritto al franchisee (e non al franchisor stesso) decorso il primo anno di rapporto con un preavviso di sei mesi.

Avendo l’AGCM valutato l’idoneità complessiva di tali impegni ad evitare l’abuso di dipendenza economica nel contratto di franchising, il franchisor ora deve adottarli nelle tempistiche indicate nel provvedimento che viene pubblicato per eventuali osservazioni rispetto alle quali il franchisee potrà successivamente prendere posizione.

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