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L’EUIPO ha deciso su alcune domande di marchio aventi ad oggetto il ritratto di una persona, analizzando i limiti nei quali si possono registrare.

Con una serie di recenti decisioni adottate tra il 22 e il 23 dicembre 2022, l’EUIPO si è pronunciata su alcune domande di registrazione di marchio, ciascuna avente ad oggetto il ritratto di una persona, per i prodotti e i servizi delle classi 9, 35 e 41. L’EUIPO ha parzialmente rifiutato tutte le domande di registrazione ritenendo i segni privi di carattere distintivo e pertanto non in grado di distinguere tutti i servizi per i quali sono state presentate le domande da quelli aventi un’origine commerciale diversa.

Non è la prima volta che l’EUIPO si trova a dover esaminare delle domande di marchi figurativi che rappresentano il ritratto di una persona. Ad esempio, nel 2017, la Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO ha deciso sulla domanda di registrazione di un marchio raffigurante il volto della modella Maartje Verhoef, e dalla stessa presentata, con riguardo ad una serie di prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42 e 44. Inizialmente, l’esaminatore dell’EUIPO ha negato la registrazione del marchio fondato il rigetto sull’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (“RMUE”), ritenendolo parzialmente descrittivo e privo di carattere distintivo. Successivamente, con la decisione R 2063/2016-4, la Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha invece ritenuto che il segno di cui veniva richiesta la registrazione non consistesse in una “rappresentazione banale di generiche persone“, ma piuttosto in una “immagine di una persona specifica, con le sue caratteristiche facciali uniche“. Pertanto, annullando la decisione dell’esaminatore, la Commissione ha concluso affermando che l’immagine “consente al pubblico di distinguere i prodotti e i servizi in questione da quelli aventi un’origine commerciale diversa e, in particolare, dall’individuo raffigurato“.

Con le ultime decisioni del 2022, l’EUIPO ha nuovamente affrontato la questione concernente la possibilità di registrare come marchio il ritratto di una persona, questa volta anche con riguardo alla rappresentazione computerizzata della presunta immagine di alcuni noti personaggi storici quali, ad esempio, Nefertiti, Cristoforo Colombo e Giulio Cesare (n. di deposito 018603544, 018603569, 018585906, 018585924, 018585908, 018585947, 018585895, 018585913, 018585953, 018585910, 018585940, 018603571, 018603546, 018603568, 018603551, 018585935, 018585956).

L’EUIPO ha respinto le domande di registrazione di marchio di cui sopra (con le decisioni relative alle domande n. 018603544, 018603569, 018585906, 018585924, 018585908, 018585947, 018585895, 018585913, 018585953, 018585910, 018585940, 018603571, 018603546, 018603568, 018603551, 018585935, 018585956), in relazione ad alcuni dei servizi rivendicati nelle classi 35 e 41 della Classificazione di Nizza, per mancanza di carattere distintivo.

L’Ufficio ha argomentato sostenendo che, sebbene possa essere più difficile ritenere sussistente il carattere distintivo per un marchio costituito dal ritratto di una persona, ciò non significa che la registrazione di tali segni sia del tutto preclusa. Il pubblico di riferimento dei vari Stati membri dell’Unione europea avrà, in linea di principio, la stessa percezione del carattere distintivo intrinseco di tali marchi figurativi che, pertanto, sono da considerarsi privi di carattere distintivo in tutti gli Stati membri oppure, al contrario, dotati del carattere distintivo richiesto in ciascuno Stato membro.

Secondo l’EUIPO la valutazione del carattere distintivo deve essere effettuata tenendo conto dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda, poiché capaci di influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico. Inoltre, nell’ambito della valutazione delle abitudini dei consumatori, si deve tener conto anche delle modalità abituali di vendita dei beni e dei servizi indicati nella domanda. Ad esempio, se la persona ritratta fosse un personaggio noto, un tale marchio, in relazione, ad esempio, a libri, attività culturali e musei o aste non sarebbe intrinsecamente distintivo perché il consumatore medio lo intenderebbe come un riferimento al soggetto in questione e non come un indicatore di origine commerciale.

Così, se è vero che ogni volto è unico, il ritratto di una persona deve aver ottenuto un riconoscimento – in particolare, l’EUIPO parla di “fama” – per poter essere considerato un indicatore di origine commerciale, e dunque essere registrato come marchio. Secondo l’Ufficio, considerando l’attenzione dei consumatori e le caratteristiche specifiche dei marchi richiesti, “l’immagine in questione non consente al pubblico di riferimento di distinguere prima facie in modo immediato e inequivocabile i prodotti e i servizi del richiedente da quelli di altra origine commerciale. Nella misura in cui i consumatori hanno familiarità con l’aspetto di un uomo noto, tale familiarità non giustifica in alcun modo la conclusione che il pubblico di riferimento negli Stati membri, o nei paesi terzi, percepisca la sua immagine come un’indicazione di origine commerciale“. Pertanto, riconoscere una persona come “quella” persona non significa considerare l’immagine in questione come un marchio.

Con queste recenti decisioni l’EUIPO quindi sottolinea che la valutazione circa la distintività di un marchio non deve essere condotta in astratto, bensì considerando i prodotti e i servizi indicati nella domanda.

Rimangono tuttavia ancora numerosi i punti interrogativi sulla possibilità di registrare come marchio il ritratto di una persona, nonché le eventuali limitazioni.

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