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Quali problematiche di proprietà intellettuale emergono nella tutela dei prompt forniti dagli utenti a sistemi di intelligenza artificiale (AI) generativa?

Anche chi è abituato a frequentare da vicino il mondo della tecnologia e dell’innovazione è rimasto stupito dalla travolgente accelerazione dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di intelligenza artificiale cd. generativa.

Tra di essi quello oggi più in voga, per quanto riguarda i contenuti testuali, è ChatGPT e più in generale i modelli che appartengono alla famiglia GPT-3, sviluppati dalla società OpenAI. Il medesimo soggetto è anche all’avanguardia nel campo dei sistemi AI dedicati alla creazione di immagini a partire da dati testuali con il modello Dall-E 2. Altrettanto note la piattaforme Stable Difffusion, recentemente resa disponibile al grande pubblico dalla società Stability AI, e MidJourney, accessibile tramite Discord.

La diffusione di questi sistemi, sempre più perfezionati, pone una serie di interessanti questioni per chi si occupa di proprietà intellettuale, tra cui il tema della natura delle opere create con l’ausilio di tali strumenti, dell’attribuzione di eventuali diritti su di esse, dei rapporti tra tali diritti e quelli sulle opere impiegate per il training dei sistemi di intelligenza artificiale, già per altro oggetto di vertenze, almeno negli Stati Uniti.

Un tema per il momento meno esplorato, almeno dai giuristi, ha a che fare con la natura e la tutela delle istruzione fornite ai sistemi di intelligenza artificiale per generare un risultato specifico, i cd. prompt.

Ad esempio, una immagine come quella qui accanto è stata creata fornendo ad un sistema che impiega il modello Stable Diffusion il prompt “a female lawyer in court, in front of the judge’s bench, explaining a complex case, sepia drawing style”, selezionando successivamente l’immagine tra le diverse proposte del sistema. Sottoponendo a ChatGPT il prompt “Compose a very short story about a lawyer trying to explain a difficult technical issue in court, resorting to un unexpected solution” si ottiene, dopo qualche passaggio, il testo che segue : “The lawyer stood nervously before the jury, trying to explain the intricacies of a computer programming issue at the heart of the case. The technical language and jargon left the jury confused and disengaged. In order to make the jury understand the issue, the lawyer comes up with an unexpected solution of using a simple, childlike drawing of a computer with a big red button labeled “run program” to explain the problem. This simple illustration helps the jury understand the technical issue, and the lawyer was able to make his point.

Quali che siano le valutazioni e le conclusioni in merito alla possibilità, per immagini e testi creati con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, di accedere alla tutela di diritto di autore, l’analisi deve necessariamente essere estesa alla possibilità di proteggere i relativi prompt.

In questa valutazione è bene tenere conto di alcuni elementi:

a)     la formulazione dei prompt deve rispettare (anche) requisiti di natura tecnica. Ciascuna piattaforma ha predisposto e pubblica manuali che indicano i parametri e i comandi che possono essere utilizzati nella predisposizione dei prompt;

b)     il rapporto tra prompt e risultato non è necessariamente univoco; il sistema di intelligenza artificiale presenta infatti di regola un coefficiente di opacità che impedisce di istituire un collegamento diretto e deterministico tra prompt e opera.

c)     la maggior parte dei modelli restituiscono molteplici risultati per ciascun prompt, lasciando all’utente la possibilità di selezionare quello o quelli preferiti ed elaborarli ulteriormente, se del caso tramite un vero e proprio dialogo (che infatti è il tratto caratteristico di ChatGPT); e

d)     sono già disponibili raccolte di prompt, che gli autori -sempre che si possa impiegare questo termine- cedono dietro corrispettivo direttamente o tramite apposite piattaforme, come ad esempio PromptBase.

In prima approssimazione le circostanze appena elencate inducono a valutare con favore la possibilità di tutelare i prompt tramite il sistema della proprietà intellettuale: si tratta infatti di opere riconducibili alla creatività e personalità del loro autore, che hanno un valore economico e che sono facilmente riproducibili.

Ammettere i prompt alla tutela d’autore comporta tuttavia, nel nostro sistema, alcuni importanti corollari. Il primo attiene al livello di creatività dell’opera, che deve superare una soglia minima, per quanto bassa. Il secondo attiene alla estensione della tutela, che non potrà mai consentire all’autore di monopolizzare soluzioni ed accorgimenti tecnici, che debbono restare nella disponibilità di tutti. La tutela deve quindi essere in linea di principio conformata sulla falsariga di quella prevista per i programmi per elaboratore, che ha per oggetto la forma esteriore dell’opera e non le idee e le soluzioni tecniche che ne determinano il funzionamento.

Ammettendo che vi sia uno spazio di tutela per i prompt, è utile riflettere sul rapporto tra tale opera e quella generata tramite il sistema di intelligenza artificiale, che si pone verosimilmente in termini di elaborazione e di opera derivata. Altrettanto utile ricostruire -di nuovo in termini di derivazione ed elaborazione-il rapporto tra prompt ed opere dell’ingegno preesistenti, impiegate come prompt o per predisporre prompt (si pensi al testo di un’opera musicale o di una poesia utilizzato per predisporre un prompt da cui ricavare una o più immagini o video).

Una volta messi a fuoco questi rapporti sarà possibile anche disciplinare le relative transazioni, verosimilmente in termini di cessione o licenza, tenendo conto che l’impiego di un’opera dell’ingegno come prompt per un sistema di intelligenza artificiale non rientrava tra gli usi prevedibili sino a poco tempo fa, e che l’autorizzazione all’impiego di un prompt per la generazione di determinate opere o su determinate piattaforme non si estende necessariamente ad opere di natura diversa o a piattaforme diverse (e forse neppure ad ulteriori versioni della medesima piattaforma).

Questi interrogativi, e i molti altri che i sistemi di intelligenza artificiale generativa pongono, aprono scenari per la più parte inesplorati; in mancanza di un affidabile supporto normativo e giurisprudenziale è bene muoversi con cautela, facendo ricorso sia ad esperienze passate – di qui il richiamo ai principi elaborati in materia di tutela del software delle banche dati e più in generale delle cosiddette creazioni utili– sia alle pattuizioni contrattuali, chiarendo quanto prima diritti ed obblighi di tutti i soggetti coinvolti nella generazione (creazione?) di opere tramite i sistemi di intelligenza artificiale a partire da prompt.

Su di un simile argomento, è possibile leggere l’articolo “Come sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale (AI) generativa gestendo le problematiche legali”.

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