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Analizziamo come tutelare la forma dei prodotti, attraverso la registrazione di disegni e modelli.

Si conclude la rubrica “Musica Legalissima”, con cui le professioniste e i professionisti del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper vi hanno accompagnato durante il Festival di Sanremo 2023, esplorando le tendenze e i fenomeni più recenti del mondo della musica.

In quest’ultimo articolo, spostiamo la nostra attenzione dalla musica alla moda, per analizzare se la forma di articoli di vestiario comuni ma dotati di elementi caratterizzanti che li differenziano dalla massa – e in particolare le giacche indossate da Amadeus nel corso del Festival della canzone – si può tutelare attraverso la registrazione di disegni e modelli.

Audaci, ironiche e colorate, per le giacche di queste cinque serate Amadeus ha scelto il design e l’estro di Gai Mattiolo per accogliere i milioni di spettatori alle porte del Teatro dell’Ariston. Ma chi è Gai Mattiolo? Oltre alle giacche di Amadeus, lo stilista ha realizzato abiti sacerdotali per il Pontefice, abiti con fili di platino e migliaia di palle d’oro, nonché la famosissima “giacca da un milione di dollari” indossata da Naomi Campbell, adornata di smeraldi, rubini e diamanti ed entrata nel “Guinness dei primati” per il suo costo e per la sua unicità.

La creatività anticonvenzionale di Mattiolo e la sua capacità di utilizzare cristalli e pietre preziose hanno senza dubbio contribuito al successo del Festival. Ma come proteggere queste creazioni? Nel caso di specie, le giacche di Gai Mattiolo non sono registrate come disegni o modelli, ma avrebbero potuto esserlo?

A tal proposito, occorre ricordare che l’intero aspetto di un prodotto, come anche di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento, può costituire oggetto di registrazione, nazionale o comunitaria, come disegno o modello, in presenza di alcuni requisiti. In particolare, un disegno ha carattere bidimensionale e può riguardare le linee e i colori di un prodotto o, ancora, un motivo grafico bidimensionale. Il modello, invece, ha carattere tridimensionale e può riguardare la forma di un prodotto.

Il design rappresenta uno degli strumenti di tutela legale cui poter ricorrere per rispondere all’esigenza di tutelare la forma delle proprie creazioni rispetto alla imitazione illecita, ossia un’imitazione che vada oltre la mera similitudine dettata dalle tendenze della moda. Pertanto, che si tratti di design di moda, di mobili o altro ancora, poco rileva: lo strumento dei disegni e modelli è utilizzabile per qualsiasi prodotto, al ricorrere di alcuni requisiti. E infatti, anche una giacca, dunque un capo di abbigliamento, può costituire oggetto di design, indipendentemente dall’apprezzamento estetico della stessa.

Acquisita la consapevolezza di poter tutelare la propria creazione e aver deciso di farlo, veniamo alla disamina dei requisiti necessari ai fini della registrazione. Innanzitutto, è necessario che l’aspetto del proprio prodotto (o di una sua parte) sia nuovo e sia dotato di carattere individuale.

Parliamo della novità. Un certo disegno è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o alla data di priorità, se rivendicata. Occorrerà chiedersi, quindi, se il proprio design presenti, o meno, dei particolari idonei a diversificarlo da design divulgati anteriormente agli occhi dell’osservatore.

Immaginando che nessun disegno o modello anteriore identico lo anticipi e che l’aspetto del proprio prodotto non si limiti a introdurre meri particolari estetico-formali non riscontrabili in prodotti anteriori, supponiamo che anche l’aspetto di questo ipotetico prodotto presenti dei dettagli che siano effettivamente idonei a diversificarlo agli occhi dell’osservatore, del c.d. utilizzatore informato.

Ciò deve restare vero anche a valle di una valutazione strettamente connessa al settore merceologico cui il prodotto (e dunque il disegno) appartiene, senza mai dimenticare il parametro della ragionevole conoscenza degli operatori di tale settore. Infine, supponiamo, altresì, che il disegno o modello non sia stato divulgato, quindi non sia stato reso accessibile al pubblico tramite registrazione o altro modo o, ancora, non sia stato esposto o messo in commercio.

Occorre poi che l’aspetto presenti anche un altro requisito, ossia il carattere individuale. La giurisprudenza europea, sul punto, ha chiarito che il carattere individuale risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, “di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti” (Tribunale I grado UE , sez. X , 10/11/2021 , n. 193). In altri termini, si tratta della capacità di distinguersi dai precedenti per le sue peculiarità, peculiarità idonee a istituire un contatto privilegiato tra il prodotto e l’utilizzatore informato, ovverosia un soggetto che abbia una conoscenza del settore tale da poter rilevare differenze non visibili a una rapida occhiata e comunque all’occhio del consumatore generico. Un disegno, quindi, è dotato di tale requisito quando è in grado di suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima di quest’ultima. Il tutto, tenendo conto del margine di libertà con cui si è realizzato il disegno (o modello) rispetto ai margini di libertà tecnica e creativa consentiti dal prodotto in questione.

Infine, sebbene possa sembrare ovvio, il disegno o modello non dovrà essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

Un altro elemento fondamentale è la durata della tutela del design registrato. Quanto dura la tutela garantita dalla registrazione di un disegno o modello nazionale o comunitario registrato? Una volta registrato, il disegno o modello, nazionale o comunitario, è protetto per cinque anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione. Tuttavia – per parafrasare la canzone di Rkomi menzionata nel titolo – la sabbia nella clessidra del design può continuare a scorrere ancora per un po’. La registrazione, infatti, può essere rinnovata e il termine della tutela prorogato per uno o più periodi di cinque anni, fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

Prima che il sipario tocchi terra, ricordiamo che la forma di un prodotto potrebbe essere tutelata anche attraverso altri strumenti di tutela, quali il diritto d’autore o la registrazione come marchio di forma, “ma questa…è un’altra storia”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Musica Legalissima”: Traccia n. 7 – “Chiamami per nome”: Citare i marchi nelle canzoni è lecito?

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