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Il Regolamento AGCOM sull’equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche online introduce nuovi criteri e parametri.

Il 19 gennaio 2023 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’AGCOM) ha approvato il Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Il Regolamento attua quanto previsto dall’art. 43-bis della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, che, nel recepire l’art. 15 della Direttiva Copyright UE 2019/790, ha stabilito che agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico debba essere riconosciuto un equo compenso per lo sfruttamento i loro contenuti.

Con l’introduzione del meccanismo dell’equo compenso, sia il legislatore europeo sia quello italiano sono intervenuti per favorire l’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento online di una pubblicazione di carattere giornalistico tra editori, ossia i titolari dei diritti, e le piattaforme che utilizzano e re-distribuiscono tali contenuti. Lo obiettivo del Regolamento è quello di colmare il c.d. value gap, ossia l’assenza di equilibrio rispetto ai ricavi ottenuti dai titolari dei diritti delle pubblicazioni giornalistiche e quelli ottenuti dalle piattaforme online.

Il Regolamento AGCOM sull’equo compenso per la pubblicazioni giornalistiche ha, quindi, individuato modelli e criteri finalizzati a garantire il riconoscimento e lo sfruttamento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico degli editori, rispondendo allo stesso tempo alla necessità di effettuare un adeguato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Infatti, in una prospettiva pubblicistica, deve essere garantita la tutela della libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, oltre fornendo, allo stesso tempo, incentivi per il mantenimento di un elevato livello di investimenti nell’innovazione, inclusa quella tecnologica. In un’ottica privatistica, è salvaguardata la libertà negoziale delle parti e la stipulazione di accordi reciprocamente vantaggiosi.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi della società dell’informazione, il Regolamento identifica come base di calcolo per la determinazione dell’equo compenso “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su questa base, gli editori delle pubblicazioni giornalistiche possono vedersi riconosciuta una quota fino al 70%, quantificata secondo i criteri predeterminati dal Regolamento. L’aliquota massima determina una certa flessibilità nella definizione dell’equo compenso, che può essere adattato alle diverse esigenze delle parti, oltre che alle caratteristiche dei prestatori e degli editori.

Integrando i criteri già prospettati all’art. 43-bis Della legge sul diritto d’autore, l’AGCOM ha stabilito che la determinazione dell’equo compenso debba essere effettuata sulla base di:

  1. il numero di consultazioni online delle pubblicazioni (calcolati con riferimento alle pertinenti metriche di riferimento);
  2. la rilevanza dell’editore sul mercato (ossia, l’audience che questo raggiunge online);
  3. il numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
  4. i costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
  5. i costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e alla comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
  6. l’adesione e la conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (compresi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; e
  7. gli anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

Tali criteri dovranno essere applicati in modo cumulativo e con rilevanza decrescente (Art. 4, co. 3 del Regolamento).

Per quanto riguarda l’equo compenso dovuto dalle imprese che svolgono attività di media monitoring e rassegna stampa, il Regolamento ha individuato criteri specifici che rispecchiano le peculiarità del modello di business del settore e dei relativi servizi offerti. La base di calcolo è il fatturato che deriva dalle attività connesse a quelle di media monitoring e rassegna stampa. Non è stata indicata un’aliquota, ma dovranno essere considerate quelle adottate da consolidate prassi di mercato. L’assenza di determinazione dell’aliquota dovrebbe assicurare una flessibilità sufficiente per garantire equità, tenendo conto delle diverse caratteristiche di editori e società di media monitoring e rassegna stampa, oltre che delle differenze delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come ad esempio la fonte online, la presenza di una clausola di riproduzione riservata o la libera riproducibilità di un articolo.

Partendo dalle pratiche commerciali e dai modelli di business adottati nel settore di riferimento, il Regolamento stabilisce, quindi, le aliquote e i criteri su cui la determinazione dell’equo compenso deve essere effettuata, con lo scopo di incentivare la stipulazione di accodi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le entità che prestano servizi di media monitoring e rassegne stampa. Qualora le parti in trattativa non trovino un accordo entro 30 giorni sull’ammontare dell’equo compenso che deve essere corrisposto agli editori, l’AGCOM può essere coinvolta per la determinazione. Entro 60 giorni, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, l’AGCOM determina quale delle proposte è conforme o, nel caso le indicazioni date dalle parti non siano soddisfacenti stabilisce d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso. Resta comunque valida la possibilità delle parti di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Su di un simile argomento, è possibile leggere l’articolo “Un articolo di giornale scritto da un sistema di intelligenza artificiale è protetto dal diritto d’autore”.

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