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Il Consiglio di Stato, con una decisione che rappresenta una vittoria per AgCom e Fieg nella disputa legale con Meta-Facebook, ha ribaltato la decisione del Tar che aveva sospeso il Regolamento AgCom sull’equo compenso.

La decisione

La controversia ha origine dall’appello presentato da AgCom contro la decisione del Tar Lazio, il quale, in risposta a un ricorso cautelare di Meta, aveva temporaneamente sospeso l’applicazione del Regolamento sull’equo compenso per gli editori. Questo regolamento prevede che le piattaforme online, inclusi i social network, debbano garantire un compenso equo agli editori per l’utilizzo dei loro articoli, consentendo anche agli autori di ricevere una parte dei proventi.

AgCom, supportata anche da FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), intervenuta nel procedimento, ha contestato questa sospensione, sostenendo che compromettesse l’applicazione di un meccanismo volto a garantire un equo compenso agli editori da parte delle grandi piattaforme online come Facebook.

Il Consiglio di Stato, dopo aver affrontato alcune questioni preliminari e fatto chiarezza sul thema decidendum del procedimento, ha focalizzato la propria attenzione sulla valutazione del requisito del periculum in mora, riconosciuto in primo grado dalla decisione del Tar. Sul punto, è stato ritenuto che i pregiudizi prospettati da Meta non sarebbero, in effetti, concreti ed attuali (la società paventerebbe un futuro “rischio sanzionatorio”), né gravi ed irreparabili, risolvendosi al massimo in possibili perdite patrimoniali come tali per definizione ristorabili. Inoltre, il Collegio osserva che detti pregiudizi non possono dirsi conseguenza diretta ed immediata del Regolamento, ma delle eventuali iniziative che, sulla scorta di questo, AgCom potrebbe prendere nei confronti di Meta (iniziative avverso le quali la società potrà eventualmente esperire tutte le azioni, anche cautelari, che l’ordinamento prevede). Infine, il Collegio, dopo aver sottolineato che il regolamento AgCom prevede un meccanismo per raggiungere un accordo tra le parti, lasciando comunque aperta la possibilità di ricorrere al giudice competente, conclude che “la valutazione bilanciata dei contrapposti interessi, tenuto conto della natura prevalentemente economica dell’interesse azionato dalla ricorrente in primo grado, quindi, conduce a ritenere non sussistente il requisito del periculum in mora”. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado da Meta.

Il Regolamento AgCom

La decisione del Consiglio di Stato (così come la precedente decisione del TAR) verte sull’applicazione del Regolamento AgCom in materia di equo compenso, approvato il 19 gennaio 2023. Esso attua quanto previsto dall’art. 43-bis della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, che recepisce a sua volta l’art. 15 della Direttiva Copyright UE 2019/790, stabilendo che agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico debba essere riconosciuto un equo compenso per lo sfruttamento dei loro contenuti.

Con l’introduzione del meccanismo dell’equo compenso, sia il legislatore europeo sia quello italiano sono intervenuti per favorire l’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento online di una pubblicazione di carattere giornalistico tra editori, ossia i titolari dei diritti, e le piattaforme che utilizzano e re-distribuiscono tali contenuti. L’obiettivo del Regolamento è quello di colmare il c.d. value gap, ossia l’assenza di equilibrio rispetto ai ricavi ottenuti dai titolari dei diritti delle pubblicazioni giornalistiche e quelli ottenuti dalle piattaforme online.

Il Regolamento ha, quindi, individuato modelli e criteri finalizzati a garantire il riconoscimento e lo sfruttamento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico degli editori, rispondendo allo stesso tempo alla necessità di effettuare un adeguato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi della società dell’informazione, il Regolamento identifica come base di calcolo per la determinazione dell’equo compenso “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su questa base, gli editori delle pubblicazioni giornalistiche possono vedersi riconosciuta una quota fino al 70%, quantificata secondo i criteri predeterminati dal Regolamento.

Partendo dalle pratiche commerciali e dai modelli di business adottati nel settore di riferimento, il Regolamento stabilisce le aliquote e i criteri su cui la determinazione dell’equo compenso deve essere effettuata, con lo scopo di incentivare la stipulazione di accodi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione.

Conclusioni

In conclusione, con l’accoglimento dell’appello e la riforma dell’ordinanza cautelare impugnata da AgCom, viene meno la sospensione del Regolamento AgCom decisa dal giudice di primo grado, che quindi tornerà ad applicarsi.

La decisione del Consiglio di Stato è stata naturalmente accolta con soddisfazione dalla FIEG, che ha dichiarato in una notaAll’esito della bilanciata valutazione dei contrapposti interessi operata dal Consiglio di Stato, il Regolamento Agcom torna ad essere efficace e a svolgere la sua funzione fondamentale per il buon esito delle trattative, che da oggi potranno nuovamente svolgersi anche tenendo conto dei criteri di riferimento elaborati dall’Autorità al fine di determinare quanto dovuto agli editori per l’uso che le piattaforme fanno dei contenuti giornalistici”.

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