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Il 12 marzo 2024, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications – “BEREC”) ha dato avvio ad una consultazione pubblica volta a ricevere contributi in merito agli sviluppi tecnologici e di mercato e al loro impatto sull’applicazione dei diritti degli utenti finali così come previsti dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, istituito dalla Direttiva (UE) n. 1972/2018 recepita in Italia con il d.lgs. 207/2021, che ha modificato il d.lgs. 259/2003 (la “Direttiva”).

Il BEREC ha avviato tale consultazione pubblica al fine di predisporre – in conformità con l’art. 123, paragrafo 1, della Direttiva – un parere sui temi oggetto della consultazione. A norma dell’art. 123, par. 1, infatti, il BEREC è incaricato di monitorare il mercato e gli sviluppi tecnologici riguardanti i vari tipi di servizi di comunicazione elettronica e a pubblicare, ogni tre anni a partire dal 21 dicembre 2021 o su richiesta motivata di almeno due Stati membri, un parere in merito a tali sviluppi e al loro impatto sui diritti degli utenti finali.

La pubblicazione del prossimo parere è quindi attesa per dicembre 2024.

Come previsto dall’articolo 123, paragrafo 1 della Direttiva, nel suo parere, il BEREC si occupa di valutare se i diritti degli utenti finali previsti dalla Direttiva siano sufficientemente garantiti, alla luce degli obiettivi previsti dall’articolo 3 della Direttiva quali, tra gli altri, (i) la promozione della connettività, dell’accesso alle reti ad altissima capacità e del loro utilizzo; (ii) la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica; (iii) la cooperazione nello sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e (iv) la promozione degli interessi dei cittadini dell’Unione europea.

Ai fini dell’elaborazione del parere (e quindi per stabilire se e in che misura sono garantiti i diritti degli utenti finali), il BEREC considera, tra l’altro, i seguenti elementi:

  1. in che misura gli utenti finali di servizi di comunicazioni elettroniche sono in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, anche grazie alla fornitura di informazioni contrattuali complete da parte degli operatori, e di cambiare agevolmente il proprio fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche;
  2. in che misura si siano verificate distorsioni del mercato o pregiudizi per gli utenti finali a causa di carenze in merito alle possibilità di cui al punto precedente;
  3. in che misura l’accesso effettivo ai servizi di emergenza sia pregiudicato da eventuali mancanze in termini di interoperabilità o di sviluppo tecnologico, in particolare a causa dell’incremento nell’uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
  4. i costi di eventuali adeguamenti degli obblighi previsti dalla Direttiva al fine di garantire i diritti degli utenti finali o l’impatto in materia di innovazione che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero sostenere.

Sulla base del parere del BEREC – come previsto dall’art. 123 della Direttiva – la Commissione europea pubblica una relazione sull’applicazione delle previsioni relative ai diritti degli utenti finali contenute nella Direttiva e può, altresì, presentare una proposta legislativa per modificare tali previsioni qualora lo ritenga opportuno ai fini del conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 3 della Direttiva, sopra richiamati.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica possono presentare i propri contributi entro il 12 aprile 2024.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Consultazione pubblica del BEREC sulle comunicazioni machine-to-machine e sul roaming permanente”.

Autori: Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa

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