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I nuovi mondi del Metaverso sono sempre più popolari, da Decentraland a The Sandbox per citarne solo alcuni, e i marchi di alta moda hanno colto l’opportunità offerta da questi mondi virtuali per offrire ai propri clienti nuove esperienze uniche e immersive.

Non è un caso, quindi, che dopo il grande successo delle tappe tradizionali delle sfilate a Parigi, New York, Londra e Milano, a marzo 2023 si terrà la seconda edizione della fashion week su Decentraland, che rappresenta un’opportunità senza precedenti per i brand di moda di tutto il mondo. In un ambiente digitale basato sulla tecnologia blockchain, i designer presentano capi di abbigliamento virtuali, che esaltano la bellezza e la personalità degli avatar che li indossano, utilizzando la tecnologia per superare i limiti spaziali e temporali delle sfilate tradizionali e per creare esperienze immersive ed emozionanti.

Quanto sopra implica che così come per i prodotti fisici anche per i prodotti e i servizi virtuali sorga la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. In questo articolo, esploreremo i diritti IP tutelabili e le complessità poste dalla nuova frontiera del Metaverso.

Avatar, icone statiche o dinamiche, interfacce virtuali, interfacce vocali, spazi virtuali e ologrammi 3D sono alcuni degli esempi di ciò che le case di moda possono tutelare con il design registrato o non registrato.

Qui si pone il problema di capire se, nel caso dei design non registrati, la divulgazione nel Metaverso soddisfi i requisiti della divulgazione al pubblico, così come inteso dall’art. 11, comma 2, del Regolamento sui design e modelli comunitari. Al riguardo, ricordiamo che la divulgazione significa che il design non registrato è stato “pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità”. L’ampia formulazione del concetto di divulgazione ci porta a ritenere che la presentazione nel Metaverso possa rientrare nel concetto di “altrimenti reso pubblico”.

Meritevoli di menzione sono anche gli attuali requisiti di rappresentazione dei disegni e modelli all’atto del deposito della domanda di registrazione ex articolo 4 del Regolamento di esecuzione dei disegni e modelli comunitari (CDIR) che non sono del tutto soddisfacenti per i disegni e modelli digitali, posto che i mezzi di rappresentazione consentiti sono esclusivamente viste statiche di disegni, fotografie, rappresentazioni realizzate al computer. La protezione effettiva è, quindi, relativa alle sette viste statiche, che conosciamo per i beni fisici. I disegni animati 3D sono, tuttavia, accettati dall’EUIPO ma solo come materiale di riferimento, così come è possibile includere una descrizione del design, pur non essendo la stessa tenuta in considerazione ai fini della determinazione della portata della protezione del design. Si auspica, quindi, che queste criticità vengano affrontate e risolte in modo da meglio tutelare i prodotti virtuali.

Accanto alle passarelle, i marchi dell’alta moda hanno trovato nell’industria del gaming, un’area fino ad allora inesplorata per realizzare altri prodotti digitali, abiti virtuali e “skin”.
Ad esempio, nel 2019, Louis Vuitton ha collaborato con Riot Games per produrre contenuti di marca per il videogioco League of Legends e nel 2021 Balenciaga ha lanciato una collezione per il videogioco Fortnite in collaborazione con Epic Games. Anche Prada ha abbracciato questa tendenza, unendosi a Ubisoft lo scorso anno per lanciare la sua linea Linea Rossa nel mondo virtuale di Riders Republic.

La tutela come marchi di tali prodotti virtuali non è sempre semplice, posto che i criteri di esame di tali domande sono i medesimi di quelli per i prodotti fisici, come evidenziato in un recente caso, in cui l’EUIPO ha emesso un rifiuto parziale alla registrazione di un marchio figurativo per una serie di beni virtuali, evidenziando che il pattern in cui consisteva il marchio era un elemento comune e decorativo inidoneo a distinguere il prodotto da altri pattern presenti sul mercato. In tale caso, a causa della carenza di distintività, la domanda di registrazione per il pattern è stata rifiutata per beni digitali come NFT e gettoni digitali, grafiche digitali scaricabili e beni virtuali nella classe 9, servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso e presentazione di beni su supporti di comunicazione nella classe 35 e servizi di oggetti digitali da collezione non scaricabili, informazioni online e intrattenimento nella classe 41.

In tale sede, l’EUIPO ha evidenziato che i criteri di determinazione della distintività di un marchio atto a contraddistinguere beni virtuali erano i medesimi di quelli applicabili ai beni fisici.

Nonostante il rifiuto parziale, l’EUIPO ha ammesso a registrazione del pattern per prodotti e servizi virtuali della classe 9 e della classe 41, che includono personaggi interattivi, avatar e skin scaricabili, videogiochi e software per videogiochi scaricabili, fornitura di informazioni online su giochi digitali, fornitura di videogiochi online, fornitura di informazioni online nel campo dei giochi per computer e servizi di intrattenimento, ovvero fornitura di giochi elettronici online, fornitura di un sito web con giochi per computer e videogiochi non scaricabili.

In conclusione, le richieste di registrazione di marchi per prodotti e servizi virtuali saranno valutate alla pari di quelle per l’uso in relazione ai prodotti e servizi offerti nel mondo reale. Pertanto, è possibile che la registrazione di altri marchi figurativi di pattern per l’uso in ambito virtuale possa essere respinta se il segno in questione è diventato di uso comune ed ha perso la distintività necessaria per costituire un marchio valido.

Nonostante questo, la registrazione per nuovi prodotti e servizi virtuali non strettamente legati a quelli in cui il segno è diventato di uso comune resta una possibilità. Il Metaverso rappresenta così una grande opportunità per i marchi di alta moda che possono sfruttare questa nuova frontiera digitale per raggiungere nuovi pubblici e offrire esperienze coinvolgenti ai loro clienti. La registrazione di design e di marchi legati al Metaverso e agli NFT è solo l’inizio di questo nuovo viaggio, che promette di portare grandi benefici e opportunità per il futuro del settore dell’alta moda. È importante rimanere attenti e consapevoli dei risvolti legali nell’uso di design e marchi in ambito virtuale e tutelarsi di conseguenza per garantire il successo delle proprie attività nel Metaverso.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Guida sul metaverso, gli NFT e le loro problematiche legali di DLA Piper

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