Il 28 febbraio scorso, l’AGCom ha pubblicato la delibera 23/23/CONS, recante disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali.
La delibera in commento fa seguito a una consultazione pubblica “inerente a disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali” avviata con la delibera 251/22/CONS.
Come si legge nella delibera 23/23/CONS, la rapida evoluzione nelle tecnologie e nelle prestazioni che caratterizzano il servizio di trasmissione dati a banda larga, che consente l’accesso a internet da postazione mobile, ha reso necessarie ulteriori modifiche alla delibera 154/12/CONS che disciplina la valutazione della qualità di tale servizio, al fine di introdurre soluzioni implementative generali e specifiche, che tengano conto dell’evoluzione del servizio di trasmissione dati a banda larga. Tale delibera era stata già in passato modificata con le delibere 580/15/CONS, 125/19/CONS e 118/21/CONS.
La delibera in commento, come indicato nel comunicato stampa del 13 febbraio che ne ha preceduto la pubblicazione, ha la finalità di razionalizzare e unificare la disciplina sui criteri relativi alla qualità e alle carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali che gli operatori sono tenuti a rispettare. Il provvedimento dispone la riduzione del numero di indicatori di qualità (KPIs), eliminando quelli tecnologicamente superati o non in linea con le Linee guida del BEREC, e la modifica di quelli vigenti tenendo conto della crescente diffusione delle reti mobili 5G. Con la delibera 23/23/CONS si è inoltre inteso riallineare la regolamentazione dei KPIs al nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, come da ultimo modificato con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Di interesse, ad esempio, l’allegato 1 alla delibera 23/23/CONS, che reca le informazioni relative alle prestazioni delle offerte di accesso a internet che gli operatori devono pubblicare sul proprio sito web e rendere disponibili all’utente, tramite un prospetto, prima della conclusione del contratto. Tali informazioni minime devono riguardare (i) il nome commerciale dell’offerta; (ii) la copertura per le diverse tecnologie; (iii) le velocità massime stimate della connessione per le diverse tecnologie; (iv) le velocità pubblicizzate della connessione; (v) le eventuali misure applicate in rete con impatti sulla velocità di connessione ad Internet; (vi) la disponibilità di meccanismi di QoS; (vii) il supporto del servizio VoLTE; (viii) antivirus, firewall e (ix) l’assistenza tecnica.
Gli allegati da 2 a 6 della delibera hanno invece ad oggetto gli indicatori di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali, nonché le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 98-sedecies del nuovo CCE, ai sensi del quale l’Autorità è chiamata a precisare “i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità”. Tali allegati sono rispettivamente dedicati ai seguenti indicatori di qualità: (i) reclami sugli addebiti; (ii) accuratezza della fatturazione; (iii) tempo di attivazione del servizio; (iv) accessibilità al servizio voce e (v) probabilità di mantenimento della connessione voce.
La qualità del servizio dati a banda larga e le prestazioni delle reti mobili che lo implementano sono valutate tramite apposite campagne di misure sul campo (drive test), previste nell’ambito del progetto MisuraInternet Mobile. Come si apprende dall’art. 8 della delibera in commento, tali campagne riguardano i servizi e le prestazioni forniti dagli operatori che, al 31 dicembre dell’anno precedente la misurazione, garantivano una copertura pari ad almeno il 50% della popolazione nazionale. I risultati dei drive test sono poi espressi attraverso parametri tecnici – per l’appunto, i KPIs – che, come si legge nell’art. 8 della delibera, devono consentire di valutare almeno “la velocità in download ed in upload attraverso l’utilizzo di protocolli tipici del trasferimento di file, la capacità di browsing di pagine web, utilizzando sia protocollo http che https, l’efficienza della trasmissione e commutazione di pacchetto in termini di ritardo, variabilità del ritardo e tasso di perdita dei pacchetti, l’efficienza del servizio video in streaming”.
Le misurazioni eseguite dagli operatori con riferimento a tali indicatori sono oggetto di report semestrali e annuali da trasmettersi all’Autorità per ogni periodo di rilevazione previsto. Inoltre, gli operatori sono chiamati a fissare annualmente i propri obiettivi per la qualità dei servizi di comunicazione mobili e personali con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 6.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “AGCom adotta il Testo Unico di revisione e semplificazione degli indicatori di qualità del servizio mobile”.
Autori: Massimo D’Andrea e Flaminia Perna