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La Corte di Giustizia UE si pronuncia sul rimborso dei costi sostenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche per le intercettazioni.

Con sentenza del 16 marzo scorso resa nella causa C-339/21, la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi su una domanda di rinvio pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che il diritto UE (e, segnatamente, la direttiva 1972/2018 che ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche) non osta alla normativa nazionale che non prevede il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.

Le intercettazioni rientrano tra le c.d. “prestazioni obbligatorie”, che gli operatori di comunicazioni elettroniche devono fornire a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, ai sensi dell’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche (come da ultimo modificato dal d.lgs. 207/2021, con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 1972/2018), corrispondente al previgente art. 96 del d.lgs. 259/2003.

La questione pregiudiziale che ha dato origine alla causa C-339/21 è stata sollevata dal Consiglio di Stato nell’ambito di un giudizio di appello avente ad oggetto una sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto i ricorsi presentati da alcuni operatori di comunicazioni elettroniche avverso il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 che stabilisce le condizioni per l’esecuzione delle prestazioni obbligatorie e prevede le tariffe che sono corrisposte agli operatori di comunicazioni elettroniche per il rimborso dei costi legati all’esecuzione di tali prestazioni.

Ad avviso dei ricorrenti, tali tariffe non sarebbero sufficienti a compensare i costi sostenuti dagli operatori per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione. Secondo gli operatori, la normativa contestata determinerebbe (i) una discriminazione basata sulle dimensioni degli operatori che forniscono le prestazioni obbligatorie, nella misura in cui le piccole imprese risulterebbero proporzionalmente meno penalizzate rispetto a quelle di dimensioni maggiori; (ii) una discriminazione basata sulla nazionalità dell’impresa, in quanto verrebbero favorite le imprese non stabilite in Italia e non assoggettate al meccanismo di cui alla normativa contestata; (iii) un’alterazione della concorrenza a livello UE, poiché il meccanismo delle tariffe attualmente previsto costituirebbe “un ostacolo strutturale ed indebito all’ingresso nel mercato italiano da parte di operatori stranieri”.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Stato ha ritenuto di interrogare in via pregiudiziale la Corte di Giustizia chiedendo se le disposizioni rilevanti della Direttiva 2018/1972 recante il codice europeo delle comunicazioni elettroniche “ostino ad una normativa nazionale che, nel delegare all’autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell’integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincoli l’autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso”.

Come anticipato, la Corte di Giustizia UE ha risolto la questione pregiudiziale in senso negativo, concludendo per la compatibilità con il diritto UE della normativa nazionale che non prevede l’integrale rimborso dei costi complessivamente sostenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche per fornire le prestazioni obbligatorie relativi alle intercettazioni, a condizione che tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.

La Corte ha a tal proposito precisato che il diritto dell’UE non impone né esclude il rimborso, da parte degli Stati membri, dei costi sostenuti dalle imprese che assicurano la possibilità di effettuare intercettazioni legali, bensì ha previsto in favore degli stessi un margine di discrezionalità, da esercitarsi nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Tale interpretazione si pone in linea con le Conclusioni rassegnate dall’Avvocato Generale Collins, pubblicate il 6 ottobre 2022, con le quali l’AG aveva concluso che il diritto UE “non esige che la normativa nazionale preveda il rimborso integrale dei costi sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per permettere l’intercettazione di comunicazioni elettroniche disposta dalle autorità giudiziaria”, potendo gli Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, “ricorrere a un meccanismo di compensazione di tali costi, a condizione che esso sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Rimborso dei costi sostenuti dagli operatori in relazione alle intercettazioni di comunicazioni elettroniche: le conclusioni dell’AG Collins”.

Autori: Flaminia Perna e Massimo D’Andrea 

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