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Il mancato accordo tra Meta e SIAE ha comportato la rimozione del repertorio musicale SIAE da due noti social network ma analizziamolo alla luce della Direttiva Copyright.

Il mancato raggiungimento di un accordo di licenza tra la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e la big tech americana ha comportato la rimozione del repertorio SIAE da due dei social network più utilizzati su scala globale, con conseguenze significative per l’intero settore. La vicenda deve essere letta nel contesto del recepimento della Direttiva Copyright in Italia e potrebbe rappresentare un precedente nelle future negoziazioni del colosso americano con altre collecting europee.

La vicenda sul mancato accordo tra la SIAE e Meta

Lo scorso 16 marzo 2023, la Società Italiana Autori ed Editori annunciava in un comunicato stampa la decisione di Meta di escludere il repertorio SIAE dalla propria library, interrompendo quindi le negoziazioni in corso. Il 1° gennaio 2023, infatti, era scaduto il precedente accordo di licenza tra le società, che permetteva di usare sui social network di Meta i brani di numerosi autori italiani.

Sul punto, il portavoce di Meta dichiarava in una nota che la società si sarebbe mossa tempestivamente per rimuovere i brani del repertorio SIAE dalle proprie piattaforme in mancanza di una licenza con SIAE, sottolineando la volontà di tutelare massimamente i diritti di autori e artisti e affermando che la società avrebbe comunque continuato ad impegnarsi al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

La possibilità per gli utenti dei social network di scegliere determinate canzoni da un catalogo e condividerle o abbinarle ai propri contenuti presuppone l’esistenza di accordi tra il social network e le collecting sociaties che gestiscono i diritti dei vari autori ad esse iscritti in tutto il mondo. A tal fine, Meta ha stretto accordi con le società di gestione collettiva di 150 Paesi nel mondo e la vicenda in oggetto rappresenta il primo caso in cui tale accordo non è stato rinnovato.

Ragioni e questioni giuridiche ai sensi della Direttiva Copyright

Secondo quando dichiarato da SIAE, una delle cause del mancato accordo è stato il rifiuto da parte di Meta di fornire sufficienti informazioni sullo sfruttamento delle opere musicali.

Il precedente accordo tra le società prevedeva infatti il pagamento da parte della big tech di una somma forfettaria su base annuale, mentre in sede di rinnovo la collecting voleva far valere i principi e gli obblighi introdotti dalla Direttiva Copyright, recepita in Italia con il D. Lgs. 177/2021, che impone ai cessionari e licenziatari di opere tutelate da diritti d’autore di fornire periodicamente informazioni sullo sfruttamento delle stesse. In altri termini, SIAE non ha accettato la proposta economica avanzata dalla controparte, ritenendo necessario determinare il valore del proprio repertorio sulla base di dati condivisi.

In particolare, per effetto dell’attuazione della Direttiva Copyright, sono stati introdotti numerosi obblighi per le piattaforme e, più in generale, per i licenziatari o cessionari di un’opera dell’ingegno. Da un lato, l’art. 17 della Direttiva (art. 102-sexies della Legge sul Diritto d’Autore), stabilisce che i prestatori di servizi di condivisione, quando mettono a disposizione del pubblico opere protette dai diritti d’autore, sono tenuti ad ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva. Dall’altro, l’art. 19 della Direttiva (art. 110-quater della Legge sul Diritto d’Autore), collocato nel capo III, dedicato alla tutela di autori e artisti interpreti ed esecutori, impone obblighi di trasparenza nei confronti dei soggetti che ne sfruttano le opere al fine di poter stipulare accordi equi.

In altri termini, a fronte dell’importanza che riveste oggi il mercato dei contenuti online e della complessità del suo funzionamento, la Direttiva ha cercato di bilanciare la necessità di grantire l’accesso ad una grande quantità di contenuti, che di fatto offre al settore culturale enormi possibilità di sviluppo, con quella di tutelare i diritti dei creativi, che non infrequentemente si trovano in una posizione contrattuale debole e faticano a vedersi riconosciuta una retribuzione adeguata. Il caso Meta/SIAE è forse uno dei primi banchi di prova di questa necessità di bilanciamento.

Conseguenze del mancato accordo

Il mancato accordo tra Meta e Siae, e la conseguente rimozione o silenziamento dei contenuti musicali sui social network, ha causato una forte preoccupazione in tutto il settore musicale, in quanto potrebbe comportare danni ingenti per l’intera filiera. Peraltro, a causa della difficoltà nell’identificazione delle canzoni del repertorio SIAE, Meta ha rimosso erroneamente anche brani italiani gestiti da altre società di gestione collettiva e alcuni contenuti internazionali, cosa che ha determinato ulteriori tensioni anche tra le stesse collecting.

Del resto, è evidente che il mancato accordo con il gigante americano comporta delle perdite di guadagno significative per gli autori italiani, specialmente per i giovani emergenti che utilizzano i social come trampolino di lancio per diffondere le proprie opere. Inoltre, qualora non si addivenisse ad un accordo nei prossimi mesi, non si può escludere una migrazione dalle piattaforme di Meta ad altri social network, almeno da parte degli utenti italiani.

A tal proposito, è interessante tener presente che di recente un altro noto social network, durante la negoziazione per il rinnovo della licenza in Australia, ha condotto un test rimuovendo dalla propria library la musica di alcune major. Secondo le prime analisi, il numero di utenti della piattaforma è diminuito per tre settimane consecutive dopo il lancio del test, dato che potrebbe replicarsi nel caso di Meta in mancanza di un accordo con SIAE.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo L’impatto della Direttiva Copyright sul settore audiovisivo: cosa cambia per autori e artisti.

Autrici: Lara Mastrangelo e Gaia Gasparini 

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