by

Con una recente decisione, il Tribunale di Bologna si è pronunciato sul tema della violazione del diritto d’autore relativamente ad un’opera creata da due coautori.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato le disposizioni di cui alla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore applicabili al caso dell’opera creata da più soggetti. Ai sensi dell’articolo 10 della legge sul diritto d’autore, infatti, “Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori“.

La vicenda muove dal procedimento instaurato dalla coautrice di un libro, la quale ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo ruolo di coautrice relativamente all’opera letteraria pubblicata dal convenuto senza il suo consenso e senza che la prima fosse stata pubblicamente riconosciuta come coautrice di tale opera. Pertanto, veniva richiesta la condanna del convenuto al risarcimento del danno per violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore dell’attrice e l’inibitoria, ai sensi dell’art. 156 della legge sul diritto d’autore o dell’art. 2599 c.c., di ogni ulteriore attività di diffusione o promozione dell’opera in assenza del legittimo riconoscimento alla stessa della sua qualità di coautrice.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice fosse coautrice dell’opera contestata, dichiarando che fosse stata integrata una “forma d’uso” in grado di attivare la presunzione semplice di cui all’art. 8 della legge sul diritto d’autore in quanto la stessa era stata indicata quale coautrice del libro in sede di “prima versione” dell’opera pubblicata. Infatti, ai sensi del menzionato articolo “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa”. Sul punto, il Tribunale ha ulteriormente specificato che “Qualora due soggetti siano indicati come coautori di un’opera nelle forme d’uso […] sono da presumersi entrambi autori dell’opera, in ossequio all’art. 8, comma 1, e incombe su chi ne rivendichi la paternità esclusiva l’onere di provare l’assenza di qualsiasi apporto collaborativo da parte di altri soggetti, in modo tale da escludere l’applicabilità di tali presunzioni“.

Con riferimento all’accertamento della qualifica di coautrice in capo all’attrice, il Tribunale non ha ritenuto rilevante la circostanza per cui la parte dell’opera realizzata da quest’ultima fosse quantitativamente inferiore rispetto all’apporto realizzato dal convenuto. A tal proposito, il Tribunale ha ricordato che la fattispecie costitutiva della comunione del diritto d’autore di cui all’art. 10 della legge sul diritto d’autore prevede che più soggetti prendano parte alla creazione dell’opera, apportando ciascuno un proprio contributo e che, invece, per distinguere i contributi costitutivi della comunione da quelli che non lo sono, occorre rifarsi al concetto generale di cui agli artt. 1, 6 della legge sul diritto d’autore. Pertanto, non poteva essere escluso che la parte dell’opera redatta dall’attrice – benché minore – presentasse carattere creativo, al pari di quella predisposta del convenuto; peraltro, non avendo quest’ultimo offerto alcuna allegazione contraria.

In particolare, il Tribunale ha affermato che le attività poste in essere dall’attrice fossero invece sussumibili entro il campo di applicazione dell’art. 10 della legge sul diritto d’autore applicabile “ai soggetti che abbiano partecipato – anche se con apporti di natura diversa – ad un programma comune inteso come attività intellettuale finalizzata ad un determinato risultato, attribuibile indivisibilmente agli autori di tale attività“.

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato sul tema della violazione del diritto d’autore di uno dei coautori di un’opera letteraria.

Con riferimento all’apporto rispettivamente offerto dai due autori per la realizzazione del libro, il Tribunale ha poi considerato applicabile il secondo comma dell’art. 10 della legge sul diritto d’autore, secondo cui “Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo“.

Alla luce di quanto sopra, i diritti d’autore (morali e patrimoniali) sono stati riconosciuti sia in capo all’attrice sia in capo al convenuto “con la conseguenza che l’esercizio del diritto alla pubblicazione richiede il consenso di tutti i coautori e ciascuno di essi ha diritto ad essere indicato quale coautore, in quanto le opere […] oggetto di diritti in comunione ex art. 10 della legge sul diritto d’autore non possono essere pubblicate, modificate o comunque utilizzate senza l’accordo di tutti i coautori“.

Pertanto, il Tribunale ha accolto le domande di parte attrice, accertando la violazione dei suoi diritti morali e patrimoniali d’autore, inibendo l’ulteriore diffusione e pubblicizzazione dell’opera e condannando il convenuto al risarcimento dei danni. In particolare, il Tribunale ha stabilito che la coautrice avesse diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di diritto patrimoniale d’autore, una quota pari al 50% sul ricavato delle vendite del libro. Quanto ai diritti morali, invece, questi sono stati liquidati in via equitativa, tenuto conto, tra l’altro, delle conseguenze determinate nella sfera personale della coautrice per effetto della condotta scorretta perpetrata dal convenuto e della lesione all’onore e alla reputazione vantata dall’attrice stessa nei confronti di amici e conoscenti.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Tutela delle fotografie: è sufficiente la professionalità del fotografo ai sensi del diritto d’autore?“.

(Visited 407 times, 1 visits today)
Close Search Window