Il 10 Maggio 2023 ADM ha pubblicato la lista dei siti internet sotto posti a black-list ai sensi dell’art.102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ordinando la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti.
In particolare, a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2020, nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ADM ha il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.
Con il presente provvedimento, ADM ha ordinato l’integrazione dell’elenco del di n. 38 nuovi siti internet e l’immediato ripristino della connessione alla rete internet di 2 siti internet. I destinatari degli ordini hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. Di fatto, quindi, il sito non risulta più accessibile per gli utenti italiani nonostante esso sia ancora accessibile dall’estero. Poiché i gestori del sito non ricevono una notifica da parte di ADM, questi ultimi vengono a conoscenza dell’inserimento del loro sito nella lista web in virtù del drastico crollo di accessi dal mercato italiano.
Infatti, sotto il profilo procedimentale, l’art. 102 del D.L. n. 104/2020 non prevede che l’Amministrazione comunichi l’avvio del procedimento di rimozione dell’offerta illegale dal sito web al soggetto terzo titolare del sito, ma prevede la notifica nelle forme della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia. In realtà, quando il provvedimento è pubblicato, l’ordine è già emesso, pertanto il procedimento finalizzato all’emissione del provvedimento si è concluso.
Le condotte contestate spesso riguardano l’attività di intermediazione o raccolta diretta delle scommesse, vietata ai sensi dell’articolo 4 e ss. della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante “Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della concorrenza nello svolgimento di competizioni agonistiche” che vieta espressamente la partecipazione “a concorsi, giuochi, scommesse” su siti di gioco che siano gestiti senza una concessione emessa da ADM. Il potere di ADM infatti non può estendersi alla repressione di fenomeni che siano al di fuori della propria competenza (a titolo esemplificativo, la conformità con la normativa pubblicitaria sul gioco su cui è competente AGCOM).
Nel caso in cui un gestore del sito ritenga che il proprio dominio sia stato inserito erroneamente nella lista web dei siti di gioco inibiti, in assenza di contradditorio, si raccomanda di procedere nel più breve tempo possibile a depositare un’stanza di ripristino che dovrà essere quanto più esaustiva e chiarificatrice possibile, al fine di assistere ADM ad adottare le corrette determinazioni. In caso di espresso diniego, il ricorso all’autorità amministrativa (TAR Lazio) per l’impugnazione del provvedimento è imprescindibile.
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