La Commissione per l’agricoltura del Parlamento Europeo ha adottato una proposta di Regolamento sulle indicazioni geografiche dell’UE che fornisce spunti interessanti per le DOP.
In data 20 aprile 2023, la Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento Europeo ha adottato all’unanimità una proposta emendata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle indicazioni geografiche dell’Unione europea per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché regimi di qualità per prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, COM(2022) 134 definitivo – 2022/0089 (COD) (si veda qui). La presente proposta verrà votata a breve nella sessione plenaria del Parlamento Europeo.
Tra le proposte di rilievo la presente bozza mira a modificare l’articolo 102 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando i motivi assoluti di rifiuto dei marchi commerciali in conflitto con le DOP o le IGP, come segue: “[…] 2. Ogni registrazione a nome di una persona diversa dal gruppo produttore di un marchio commerciale che incorpori, imiti o evochi il nome protetto da un’indicazione geografica sarà respinta. […]”.
La presente proposta deve essere valutata alla luce (e presumibilmente come codificazione) della decisione del Tribunale dell’Unione Europea sul caso Steirisches Kürbiskernöl (Decisione 01/12/2021, T 700/20, Steirisches Kürbiskernöl, ECLI:EU:T:2021:851).
Sebbene non sia ancora stata adottata, questo imminente cambiamento legislativo mette in evidenza in modo significativo la natura e le funzioni delle DOP e delle IGP. La disposizione mira ovviamente a prevenire qualsiasi indebita appropriazione di DOP o IGP da parte di operatori individuali come parte di un marchio commerciale. Ribadisce e conferma anche il ruolo specifico delle DOP e delle IGP tra i diritti di proprietà intellettuale e sottolinea che la mera appropriazione di tali diritti come marchio commerciale individuale incide sulle relative funzioni. La sua inclusione nella disposizione relativa ai motivi assoluti di rifiuto dei marchi commerciali sottolinea anche che, come parte della politica agricola comune, la questione è una questione di public policy.
Una DOP non può essere considerata o trattata alla stregua di un qualsiasi altro elemento. Una DOP deve essere analizzata alla luce delle sue funzioni, tra cui la funzione di strumento di goodwill collettivo per i produttori.
Un marchio commerciale che include una DOP conferisce al marchio un valore intrinseco maggiore e lo rende un importante veicolo promozionale e pubblicitario. Questi sono tutti vantaggi indebiti tratti dalla notorietà delle DOP/IGP, che comportano un trasferimento di tale notorietà a vantaggio di operatori individuali.
È anche opportuno ricordare che il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021 ha modificato l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del Regolamento (UE) 1308/2013, al fine di vietare esplicitamente l’uso di DOP o IGP che ne “indebolisca o svigorisca” la notorietà e rinomanza. Va tenuto presente in questo contesto che l’indebolimento o lo svigorimento della rinomanza, per quanto riguarda una DOP, è in generale una conseguenza derivante dallo sfruttamento della rinomanza, specialmente legato a una appropriazione indebita delle funzioni della DOP. Una volta che la DOP è incorporata in un marchio commerciale e si fonde e inizia a svolgere il ruolo di marchio commerciale, ciò indebolirà e svigorirà la rinomanza collettiva e il goodwill collettivo legati alla DOP a discapito della comunità dei produttori. L’indebito vantaggio individuale tratto dal titolare del marchio commerciale sarà probabilmente della medesima portata dell’indebolimento e dello svigorimento della rinomanza dal lato della comunità dei produttori.
Gli obiettivi della legislazione in discussione riflettono l’importanza primaria delle DOP come strumenti di public policy (nel contesto dello sviluppo rurale e dell’agricoltura) e come diritti collettivi degli operatori agricoli.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Prodotti artigianali e industriali inseriti nella proposta di regolamento dell’Unione Europea sulle Indicazioni Geografiche (IG)”.